Cassazione Civile, Ordinanza n. 10573/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'assunzione di un impiegato amministrativo presso una provincia autonoma con una successione di contratti a tempo determinato dal 3 dicembre 2007 al 28 febbraio 2016. In primo grado erano state accolte le domande del lavoratore per l'illegittimità del termine, la conversione del rapporto e il risarcimento del danno; in appello, però, la provincia aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto delle domande risarcitorie. Il lavoratore ricorre per cassazione con sette motivi, tutti centrati sulla disciplina del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato: sostiene che il danno comunitario/sanzionatorio previsto in tali casi sia dovuto in via presuntiva, con onere della prova già assolto, e che il giudice d'appello abbia erroneamente confuso tale pregiudizio con il diverso danno da perdita di chance; contesta inoltre l'interpretazione della sentenza di primo grado, la necessità di un appello incidentale, l'asserita ultrapetizione della Corte territoriale e l'apprezzamento della condotta del lavoratore (mancata partecipazione o mancato superamento di concorsi) ai fini dell'esclusione del risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene fondate le doglianze perché la Corte d'appello ha erroneamente escluso il risarcimento confondendo il danno comunitario/sanzionatorio con il danno da perdita di chance e ha male interpretato la decisione di primo grado, che aveva in sostanza applicato l'automatismo risarcitorio dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 in funzione di danno presunto. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, che dovrà decidere attenendosi ai principi di diritto indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato il danno risarcibile non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative sull'assunzione; il risarcimento può essere ancorato alla perdita di chance oppure, per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, alla misura sanzionatoria presunta ricavata per analogia dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
È richiamato quale parametro omogeneo per la liquidazione del danno presunto, con funzione sanzionatoria e dissuasiva, compreso tra un minimo e un massimo, salva la prova di un danno maggiore.
È indicato come base del risarcimento del danno da perdita di chance, che il lavoratore deve provare.
La Corte esclude che la condotta del lavoratore nella mancata partecipazione ai concorsi possa essere valorizzata per negare il danno comunitario nei termini prospettati dalla Corte territoriale.
È invocato dal ricorrente per contestare l'affermazione secondo cui sarebbe stato necessario un appello incidentale sul danno comunitario.
È invocato dal ricorrente nel medesimo contesto dell'appello incidentale nel rito del lavoro.
È richiamato sia per censurare la presunta ultrapetizione della Corte d'appello sia per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro processuale utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360 comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro processuale utilizzato per dedurre nullità della sentenza e violazioni dell'art. 112 c.p.c.
È richiamato per denunciare l'asserita nullità della sentenza per motivazione incoerente o apparente.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a termine non comporta la conversione del rapporto, ma può dar luogo a un risarcimento del danno che, in applicazione del principio di effettività della tutela, può essere liquidato secondo un criterio presuntivo e forfettario analogo a quello dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, con funzione sanzionatoria e dissuasiva.
- Il danno da perdita di chance resta concettualmente distinto dal danno presunto/sanzionatorio: il primo richiede prova del pregiudizio e della probabilità perduta, il secondo può essere riconosciuto secondo una liquidazione equitativa tipizzata, salvo prova del maggior danno.
- Quando il giudice di primo grado, pur usando espressioni non perfettamente tecniche, abbia sostanzialmente applicato il modello del danno presunto ex art. 32 L. n. 183/2010, il giudice d'appello non può reinterpretare la decisione come se avesse riconosciuto un danno ulteriore o diverso e negare il ristoro per mancata prova di un pregiudizio ulteriore.
- La valutazione della condotta del lavoratore nell'ambito della ricerca di un'occupazione alternativa non può essere utilizzata per svuotare l'operatività del danno comunitario/sanzionatorio se la domanda mira alla liquidazione tipizzata prevista per l'abusiva reiterazione del termine.
- Se la domanda originaria e la decisione di primo grado riguardano il danno presunto liquidato in via forfettaria, non occorre un appello incidentale per riproporre una pretesa che risulta già accolta nella sostanza; è invece decisivo interpretare correttamente il contenuto effettivo della pronuncia di primo grado.
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