Cassazione Penale, Sentenza n. 15406/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Assise che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la sua istanza volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui il Pubblico Ministero aveva respinto la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso il 13/06/2022 (ordine relativo all'esecuzione della pena di 22 anni e 6 mesi). Sosteneva che la Procura era tenuta a sospendere l'ordine di esecuzione in attesa della decisione del Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 108 d.P.R. n. 230/2000 e che l'ordinanza del 21/06/2022 del Tribunale di Sorveglianza non avrebbe ripristinato definitivamente la detenzione domiciliare ma solo sospeso l'efficacia di un precedente provvedimento in attesa della decisione in Cassazione, per cui persisterebbe un interesse concreto e attuale a una pronuncia del giudice dell'esecuzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordine di esecuzione del 13/06/2022 fosse stato sopravanzato e sostituito dall'ordine emesso il 23/06/2022 (che disponeva l'esecuzione in regime di detenzione domiciliare in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 21/06/2022), così che mancava l'interesse concreto e attuale del ricorrente a chiedere la declaratoria di illegittimità del primo ordine. Inoltre la Corte ha interpretato l'art. 108 d.P.R. n. 230/2000 come imponente un mero onere di informazione a carico del Pubblico Ministero verso il Tribunale di Sorveglianza e non un obbligo automatico di sospensione dell'ordine di esecuzione d'iniziativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 108
"1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza."
La Corte ha ritenuto che la norma imponga un onere di informazione a favore degli organi di sorveglianza e non una sospensione automatica e d'iniziativa dell'ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero
Richiamato come criterio sostanziale che individua condizioni per il differimento dell'esecuzione della pena (motivi di salute, ecc.); la Corte lo considera materia di competenza del Tribunale di sorveglianza
Richiamato in riferimento alle fattispecie che consentono il rinvio dell'esecuzione; anch'esso rimesso all'esame del Tribunale di sorveglianza
Norma del codice di procedura penale richiamata dalla difesa in ordine ai rimedi incidentali; usata come riferimento procedurale per le istanze di differimento/sospensione
Richiamato quale disposizione ordinamentale collegata alle misure alternative/differimento per motivi di salute; posto a riferimento ma non oggetto di autonoma interpretazione nella decisione
Massime di principio
- La sussistenza dell'interesse a impugnare un atto relativo all'esecuzione penale richiede un interesse concreto e attuale: se l'atto impugnato è stato sopravanzato da un successivo provvedimento sostitutivo favorevole, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- L'art. 108 d.P.R. n. 230/2000 impone principalmente un obbligo di informazione del pubblico ministero verso il tribunale e il magistrato di sorveglianza; non costituisce, di per sé, un obbligo automatico del PM di sospendere d'iniziativa l'ordine di esecuzione
- Se si ritiene necessario sospendere l'esecuzione in via immediata, è preferibile attivare tempestivamente il Magistrato di Sorveglianza con istanze volte al differimento o alla detenzione domiciliare, perché l'autorità di sorveglianza è competente a valutare tali richieste
- Un atto 'nuovo' presentato in udienza, diverso da istanze già proposte e rinunciate, può essere valutato come privo di interesse se nel frattempo è intervenuto un provvedimento che soddisfa l'interesse del ricorrente; occorre valutare la tempestività e la concretezza dell'utilità della pronuncia richiesta
- Per evitare l'inammissibilità per carenza d'interesse, chi impugna dovrebbe dimostrare che l'atto contestato ha effetti attuali e non è stato eliminato o reso inefficace da successivi provvedimenti o atti amministrativi
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