Cassazione Penale, Sentenza n. 15193/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pellicane aveva chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nelle sentenze del 27/10/2017 (reati ex artt. 624 c.p. e 75, comma 2, D.Lgs. n.159/2011) e il reato di furto del 25/08/2017 (sentenza 14/06/2019). Il Tribunale di Marsala aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che il giudice dell'esecuzione non potesse frazionare il titolo esecutivo e che l'accoglimento avrebbe negato il vincolo del giudicato formatosi in sede di cognizione. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale aveva male interpretato l'oggetto della richiesta, poiché una successiva pronuncia della Cassazione aveva annullato parte della sentenza di merito e dichiarato assorbito il reato di danneggiamento in quello di furto, con rideterminazione della pena, incidendo così sul titolo esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato la pronuncia della Sez. V del 28/02/2022 che aveva annullato, limitatamente al reato di danneggiamento, la sentenza della Corte d'Appello di Palermo e aveva dichiarato assorbito il reato di danneggiamento in quello di furto, disponendo la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto venuta meno l'ostatività invocata dal Tribunale di Marsala e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Marsala per un nuovo giudizio, che dovrà esaminare nuovamente, in piena libertà cognitiva, la domanda di riconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
Invocato come norma procedurale che disciplina le pronunce del giudice dell'esecuzione sulle istanze relative al titolo esecutivo; il Tribunale aveva ritenuto che il giudice dell'esecuzione non potesse modificare il giudicato né frazionare il titolo esecutivo, sicché l'istanza era inammissibile. La Corte ha però stabilito che, ove intervenute pronunce di annullamento che incidono sul titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione deve riesaminare l'istanza in base al nuovo quadro giuridico.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; posta a fondamento di una contestazione di erronea applicazione delle norme procedurali relative all'esecuzione, ossia alle modalità in cui il giudice dell'esecuzione valuta le richieste attinenti al titolo esecutivo.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al reato di danneggiamento, con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., previa esclusione dell'aumento per la continuazione relativa al reato assorbito: secondo le indicazioni del giudice di primo grado, la quota sanzionatoria da detrarre dalla pena finale è pari a 2 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, così ridotto per il rito l'aumento per la continuazione da eliminarsi (il calcolo era stato il seguente: capo A più grave, pena base anni due di reclusione ed euro 900 di multa, aumentata per il capo B di mesi 3 ed euro 300 di multa; ridotta di un terzo ad anni uno e mesi sei di reclusione oltre a 800 euro di multa).
Usata per giustificare la rideterminazione della pena a seguito dell'annullamento parziale e dell'assorbimento di un reato; la Corte ha richiamato tale articolo per spiegare come detrarre la quota sanzionatoria relativa al reato assorbito.
Riferimento al delitto di furto, uno dei reati oggetto delle sentenze contrastate; la questione principale riguarda il rapporto tra questo reato e gli altri reati per l'eventuale riconoscimento della continuazione.
art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011
Riferimento normativo relativo a una delle fattispecie contestate in sede di cognizione (reati connessi alla normativa antimafia/illeciti patrimoniali); valutato insieme agli altri reati per la possibile applicazione della continuazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può modificare il giudicato formatosi in sede di cognizione, ma se nel frattempo la giurisdizione ha prodotto pronunce definitive (es. Cassazione) che incidono sul titolo esecutivo, l'istanza di revisione della continuità va riesaminata alla luce del nuovo quadro giuridico.
- L'inammissibilità di un'istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. non può essere pronunciata se sussistono provvedimenti intervenuti che hanno cambiato la composizione dei reati o la determinazione della pena (ad esempio annullamento parziale o assorbimento di capi).
- Quando una Corte di legittimità dichiara l'assorbimento di un reato in altro reato e dispone la rideterminazione della pena, occorre escludere dall'aumento per continuazione la quota relativa al reato assorbito, con conseguente possibile mutamento del titolo esecutivo.
- In caso di conflitto tra il contenuto dell'atto esecutivo e una successiva pronuncia che ne altera gli elementi essenziali, la parte interessata può richiedere nuovamente il riconoscimento della continuazione e il giudice dell'esecuzione deve valutare la domanda in piena libertà cognitiva.
- Prima di dichiarare inammissibile una richiesta esecutiva, il giudice deve verificare l'esistenza di pronunce intervenute che incidono sul giudicato e sul calcolo della pena, evitando decisioni basate su una lettura obsoleta o incompleta del titolo esecutivo.
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