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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25844/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione di un immobile sito in Paganico Sabino, piano terra, ritenuto dal ricorrente posseduto uti dominus per oltre venti anni. Il ricorrente sosteneva che l'edificio fosse pervenuto, alla morte del precedente proprietario, alla moglie per una quota del 50% e agli altri eredi per la restante metà, e che la dante causa della resistente avesse occupato solo il secondo piano. La convenuta aveva resistito alla domanda e proposto domanda riconvenzionale di divisione del fabbricato con attribuzione della porzione del secondo piano. Il Tribunale aveva accolto la divisione, assegnando al ricorrente il piano terra e parte del primo piano, e agli eredi della controparte il secondo piano, con conguaglio. La Corte d'appello aveva confermato, escludendo la prova dell'usucapione e ritenendo il ricorrente mero detentore, poiché il rapporto con il bene era iniziato per tolleranza della madre e non erano stati provati atti di interversione del possesso. In cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove; violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. per l'erronea esclusione dell'usucapione; violazione degli artt. 714, 1140, 1158 e 1146 c.c. per l'esclusione del compossesso; violazione degli artt. 1111, 1158 c.c., 115 e 714 c.p.c. per avere incluso nel compendio divisionale un bene che assumeva di proprietà esclusiva della propria madre; violazione dell'art. 115 c.p.c. e apparenza della motivazione per il mancato riconoscimento della trasformazione di una cantina in abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, sotto vari profili, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, quando la relazione con la cosa ha avuto origine come mera detenzione, non opera la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. e occorre un atto di interversione del possesso, esteriorizzato in modo inequivoco e riconoscibile dal titolare; nel caso concreto la corte territoriale aveva escluso tale prova. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente e idonea a superare il minimo costituzionale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura per pretesa omissione di pronuncia o mancata considerazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle risultanze istruttorie e del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre vizi processuali e motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale in tema di possesso e usucapione

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per la nozione di possesso e per distinguere possesso e detenzione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione, esclusa per difetto di possesso utile

  • art. 714 c.c.

    richiamato con riferimento alla divisione e al compossesso dell'immobile

  • art. 1146 c.c.

    richiamato in relazione alla successione nel possesso e al compossesso

  • art. 1111 c.c.

    richiamato per la domanda di scioglimento della comunione e la divisione del bene

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma

  • art. 96 c.p.c.

    applicato con condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dei commi terzo e quarto, in conseguenza della decisione conforme alla proposta accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 1141 c.c.

    richiamato nel corpo motivazionale: la presunzione di possesso non opera se la relazione con la cosa è iniziata come mera detenzione

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito.
  • Quando il rapporto con il bene ha avuto origine come detenzione, la presunzione di possesso non opera; per usucapire occorre provare un atto di interversione del possesso, esteriore, inequivoco e opponibile al titolare del diritto.
  • Gli atti incompatibili con la detenzione originaria, se si risolvono nella mera inosservanza di pattuizioni o nel semplice esercizio di fatto sulla cosa, non bastano a integrare l'interversione del possesso.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali, della rilevanza dei documenti e della scelta delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito, che non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva se la motivazione esprime il percorso logico seguito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o sotto il minimo costituzionale; una decisione che esponga in modo comprensibile la ratio del rigetto supera tale soglia.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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