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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12113/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Il conducente ha agito contro la Regione Abruzzo chiedendo il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura in seguito alla collisione con un piccolo branco di cinghiali in agro del Comune indicato nel provvedimento. Il Giudice di pace di Casoli ha accolto la domanda e il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 614/2017 depositata il 10 ottobre 2017, ha confermato la decisione. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione della L. n. 157/1992, artt. 1 e 9, e dell’art. 2043 c.c., per avere il Tribunale individuato nella Regione l’ente tenuto a rispondere. Secondo la ricorrente, le funzioni amministrative di gestione e protezione della fauna erano delegate alle Province abruzzesi, le quali avrebbero avuto l’autonomia necessaria per prevenire i danni; alla Regione sarebbe spettato soltanto fornire le risorse finanziarie. Il ricorso non contestava specificamente l’accertamento dei giudici di merito circa la sussistenza di una condotta colposa causalmente rilevante riferibile all’ente titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna nell’area dell’incidente. Il danneggiato non ha svolto attività difensiva in Cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che per i danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, ricompresi nel patrimonio indisponibile dello Stato, si applica il criterio di imputazione dell’art. 2052 c.c., e che il soggetto pubblico responsabile verso il danneggiato è la Regione, quale ente cui competono funzioni normative e amministrative di programmazione, coordinamento, controllo e, se necessario, sostituzione nella gestione della fauna. La Regione può rivalersi nei confronti degli enti cui spettava concretamente adottare le misure omesse, ma la ripartizione interna delle competenze non modifica la posizione del danneggiato che abbia agito contro la Regione. Nel caso specifico, la Regione si era limitata a contestare la propria legittimazione sostanziale, senza esercitare azione di rivalsa contro la Provincia, e non aveva censurato l’accertamento di merito della condotta colposa e del nesso causale. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’incertezza interpretativa, e ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell’art. 2052 c.c., non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo.

    La responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. non è circoscritta agli animali domestici né presuppone un’effettiva custodia: si fonda sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale e, per le specie protette di proprietà pubblica, si applica all’ente che se ne serve per perseguire l’utilità collettiva della tutela ambientale.

  • art. 2043 c.c.

    Nella giurisprudenza di questa Corte si è invece consolidato un diverso indirizzo, secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.

    La sentenza ricostruisce l’indirizzo giurisprudenziale precedente, fondato sull’art. 2043 c.c., ma lo supera per i danni causati da fauna selvatica protetta, riconducendo tali danni al criterio oggettivo dell’art. 2052 c.c.

  • art. 2054, comma 1, c.c.

    è sufficiente in questa sede ribadire che l’attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 1 e quindi il conducente del veicolo ha l’onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell’incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.

    Il conducente che domanda il risarcimento per l’impatto con un animale selvatico resta soggetto alla presunzione di responsabilità prevista per la circolazione stradale e deve dimostrare la dinamica del sinistro e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con particolare rigore se la presenza di animali era segnalata o nota.

  • L. 11 febbraio 1992, n. 157

    ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

    Per la fauna selvatica protetta inclusa nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge attribuisce alla Regione funzioni tali da renderla, nei rapporti con il danneggiato, l’ente che utilizza il patrimonio faunistico per finalità pubbliche e risponde ai sensi dell’art. 2052 c.c.; la Regione conserva la possibilità di rivalersi sugli enti cui competevano in concreto le misure preventive.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • I danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette e inclusi nel patrimonio indisponibile dello Stato sono regolati dall’art. 2052 c.c., non dal criterio di responsabilità per colpa dell’art. 2043 c.c. La responsabilità si fonda sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale e non richiede la prova di un’effettiva custodia.
  • Nei confronti del danneggiato, l’ente pubblico responsabile ai sensi dell’art. 2052 c.c. è la Regione, cui spettano le funzioni normative e le principali funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo e sostituzione in materia di gestione della fauna protetta. La delega di compiti ad altri enti non trasferisce, verso il danneggiato, tale posizione di responsabilità.
  • La Regione può agire in rivalsa contro l’ente al quale spettava adottare le misure concretamente necessarie e omesse, anche chiamandolo nel giudizio promosso dal danneggiato. In tale rapporto interno, spetta alla Regione provare la condotta colposa dell’ente chiamato in rivalsa secondo i criteri ordinari.
  • Il danneggiato deve provare che il danno è stato causato dall’animale selvatico protetto, dimostrando la dinamica dell’evento, il nesso causale e l’appartenenza dell’animale a una specie protetta o comunque al patrimonio indisponibile dello Stato.
  • Nell’incidente stradale, la sola presenza dell’animale sulla carreggiata o il solo impatto con il veicolo non sono sufficienti. Il conducente deve provare la precisa dinamica del sinistro e di avere adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno; tale prova va valutata con particolare rigore quando la presenza di animali selvatici era segnalata o comunque nota.
  • La Regione può liberarsi dalla responsabilità provando il caso fortuito: deve dimostrare che la condotta dell’animale, pur causalmente rilevante secondo la prova del danneggiato, era imprevedibile o inevitabile anche mediante le misure di gestione, controllo e cautela concretamente esigibili e compatibili con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Come è indicizzato

RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalità

Testo integrale

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