Cassazione Civile, Ordinanza n. 08556/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (postal)
La controversia
La controversia origina da un bonifico domiciliato di euro 2.300 disposto a favore di un beneficiario, ma materialmente riscosso da soggetti diversi presso uno sportello di Poste Italiane. La domanda risarcitoria era stata inizialmente accolta dal Giudice di Pace, ma il Tribunale di Trieste ha riformato la decisione escludendo la responsabilità di Poste Italiane, ritenendo che il bonifico domiciliato non sia pienamente assimilabile ai titoli di credito ex art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 e che, nel caso concreto, la società avesse rispettato gli obblighi di diligenza nell'identificazione del beneficiario. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43, comma 2, legge assegni e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il bonifico domiciliato dovesse essere ricondotto integralmente alla disciplina dei titoli di credito; 2) violazione di norme in tema di interpretazione del contratto, inadempimento, diligenza e onere della prova, censurando l'esclusione della responsabilità contrattuale di Poste Italiane e la valutazione di diligenza della condotta; 3) omesso esame di un fatto decisivo e nullità per omessa pronuncia, per non avere la banca negoziatrice prodotto copia del documento di identità del soggetto che aveva riscosso le somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte inammissibili perché volte a sollecitare nuovi accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità, e comunque infondate. La Corte ha dato continuità alla giurisprudenza già formatasi in casi analoghi, secondo cui l'attività svolta da Poste Italiane nell'identificazione del beneficiario del bonifico domiciliato era coerente con i principi ordinamentali e con la diligenza professionale richiesta all'argentarius. È stato inoltre rilevato che la questione relativa alla mancata acquisizione e verifica del documento di identità costituiva un tema di fatto già esaminato dal giudice di appello, che aveva escluso la sua decisività. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
la disciplina dei titoli di credito non è integralmente estensibile al bonifico domiciliato; il richiamo alla legge assegni non consente una piena assimilazione del pagamento domiciliato alla fattispecie del titolo di credito
art. 12 disp. sulla legge in generale
invocato per l'interpretazione sistematica, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione nel senso prospettato dalla ricorrente
richiamati ai fini dell'interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata perché tendeva a rimettere in discussione accertamenti di fatto
richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale; la Corte esclude l'inadempimento di Poste Italiane nella fattispecie
artt. 1175 e 1176, comma 2, c.c.
la Corte reputa la condotta di Poste Italiane conforme alla diligenza professionale esigibile nell'identificazione del beneficiario
invocato sul regime della prova liberatoria, ma le doglianze sono state reputate non scrutinabili perché incidenti su accertamenti di fatto
art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato dalla ricorrente in tema di documentazione identificativa, senza esito favorevole
art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5 c.p.c.
norme sulla proponibilità dei motivi di ricorso per cassazione; le censure sono state ritenute inammissibili o infondate nei limiti in cui richiedevano rivalutazione del fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato non è automaticamente e integralmente riconducibile alla disciplina dei titoli di credito: la relativa operazione va valutata secondo la sua struttura concreta e secondo gli obblighi specifici gravanti sull'operatore che esegue il pagamento.
- Nei pagamenti domiciliati, l'operatore incaricato non risponde per il solo fatto che il denaro sia stato riscosso da un soggetto diverso dal beneficiario, se abbia adottato le cautele identificative previste e risultanti dagli atti di causa secondo la diligenza professionale esigibile.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.
- L'accertamento circa la completezza e decisività delle verifiche documentali compiute al momento dell'incasso è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- La responsabilità contrattuale dell'intermediario o del soggetto esecutore del pagamento presuppone la prova di un concreto inadempimento agli obblighi di identificazione e controllo; in difetto di tale prova, non può essere affermata la responsabilità per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario indicato.
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