Cassazione Civile, Ordinanza n. 19443/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero operato dalla società nei confronti di alcuni dipendenti, mediante trattenute in busta paga, di somme che essa assumeva indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione feriale. Il recupero riguardava ferie maturate durante la vigenza di contratti di solidarietà difensiva tra il 2013 e il 2016, caratterizzati da riduzione verticale e mensile dell’orario di lavoro e dal conseguente riproporzionamento di istituti contrattuali e retributivi. In particolare, le ferie erano state maturate in un periodo in cui il contratto di solidarietà era di tipo A, con integrazione salariale INPS, poi divenuto di tipo B, senza più integrazione, e il conguaglio era stato effettuato perché la società riteneva di aver pagato, al momento della fruizione successiva delle ferie, importi eccedenti rispetto al rateo maturato nel periodo di solidarietà. I lavoratori avevano agito in giudizio per accertare l’insussistenza dell’obbligo restitutorio e l’illegittimità del recupero. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ai dipendenti, ritenendo non provata dalla società la debenza dell’indebito e insussistente un interesse meritevole di tutela alla ripetizione, anche alla luce della tutela costituzionale del diritto alle ferie. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione di norme sui contratti di solidarietà e sulle circolari INPS, per avere escluso il riproporzionamento delle ferie maturate durante la solidarietà; 2) omesso esame e difetto di motivazione su documentazione asseritamente decisiva e sul fatto non contestato del pagamento integrale della retribuzione feriale; 3) violazione della disciplina della solidarietà e del riproporzionamento della retribuzione feriale; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 36 Cost. per non avere considerato la mancata prova della volontà dei lavoratori di fruire delle ferie dopo la fine della solidarietà e il potere datoriale di fissarne il godimento; 5) violazione delle norme sulle spese processuali per mancata compensazione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che il cuore della decisione di merito era la mancata prova, da parte della società, dell’assenza di causa del pagamento richiesto in restituzione; che i motivi non coglievano la ratio decidendi; che vi era carenza di specificità per mancata trascrizione degli atti rilevanti; che sussisteva una "doppia conforme" ostativa al sindacato sul vizio motivazionale; che la mancata prova della volontà del lavoratore di fruire delle ferie in un certo momento era irrilevante rispetto all’onere probatorio gravante sulla società in ripetizione di indebito; e che la censura sulle spese investiva valutazioni discrezionali del giudice di merito non sindacabili in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l’obbligo dei lavoratori di restituire le somme trattenute a titolo di conguaglio sulle ferie maturate durante il periodo di solidarietà, ritenendo non superati i rilievi sulla carenza di prova dell’indebito e non scrutinabili in cassazione le doglianze formulate. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica e autosufficiente, con indicazione e trascrizione almeno degli elementi essenziali degli atti e documenti rilevanti; la loro mancanza rende il motivo inammissibile.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se, in caso di doppia conforme, non vengono evidenziate le diversità tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
La non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti in sé; non può essere invocata per supplire alla mancata specifica allegazione dei fatti decisivi.
In tema di ripetizione di indebito, l’onere di provare la mancanza di causa della prestazione indebitamente trattenuta grava su chi agisce in restituzione.
Spetta al datore di lavoro fissare il periodo di godimento delle ferie, entro il quadro legale e contrattuale, restando al lavoratore la facoltà di indicare il periodo entro cui intende fruirne.
art. 36 Cost.
Il diritto del lavoratore alle ferie gode di tutela costituzionale e non può essere compresso da una pretesa restitutoria priva di adeguato fondamento.
Le spese seguono la soccombenza, salvo i casi previsti dalla legge.
La compensazione delle spese è rimessa ai presupposti di legge e alla valutazione del giudice di merito nei limiti consentiti dall’ordinamento.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa regolazione delle spese, ma la censura è ritenuta attinente a valutazioni discrezionali non sindacabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 1 legge n. 863/1984
È richiamato dalla ricorrente quale base normativa dei contratti di solidarietà e del loro meccanismo di riduzione oraria e integrazione salariale.
art. 2 legge n. 863/1984
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dei contratti di solidarietà e il riproporzionamento delle prestazioni economiche.
È richiamato dalla ricorrente quale ulteriore base normativa del regime di solidarietà e delle conseguenze sul trattamento retributivo.
Massime di principio
- In un giudizio di ripetizione di indebito, chi chiede la restituzione deve provare compiutamente che il pagamento era privo di causa; non è sufficiente allegare in modo generico un presunto eccesso di corresponsione.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura non aggredisce il reale fondamento della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo se il ricorrente indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La non contestazione opera sui fatti allegati e non può supplire alla mancata allegazione specifica o alla mancata trascrizione degli atti rilevanti.
- Il potere del datore di lavoro di programmare il godimento delle ferie non esonera dall’onere di provare il fondamento di un’azione restitutoria fondata sull’asserito indebito pagamento.
- Le doglianze sulle spese di lite sono censurabili in cassazione solo nei limiti della violazione del criterio di soccombenza o di errori nella liquidazione, non quando investono valutazioni discrezionali del giudice di merito.
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