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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20381/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazioni)

La controversia

Alcune associazioni ambientaliste e vari cittadini hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma una società energetica e due soggetti pubblici indicati come azionisti di riferimento, chiedendo: l'accertamento dell'inottemperanza agli obblighi connessi agli obiettivi climatici internazionali; la dichiarazione di responsabilità solidale per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dal cambiamento climatico; la condanna della società a ridurre il volume annuo aggregato delle emissioni di CO2, e degli altri convenuti ad adottare una policy operativa di definizione e monitoraggio degli obiettivi climatici, ovvero in subordine l'adozione di ogni misura necessaria a rispettare lo scenario di contenimento dell'aumento della temperatura a 1,5°C. I ricorrenti hanno fondato la domanda su fonti internazionali sul clima, sulla CEDU, sulla CDFUE, sugli artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c. e su norme costituzionali e ambientali; i resistenti hanno eccepito, tra l'altro, difetto assoluto di giurisdizione, difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana per le condotte estere, carenza di legittimazione e di interesse, prescrizione, insussistenza di illeciti e inidoneità delle misure richieste. In Cassazione è stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere la conferma della giurisdizione del giudice italiano; nel procedimento sono intervenuti altri co-attori che avevano partecipato al giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibili gli interventi dei co-attori che avevano già partecipato al giudizio principale; ha escluso che la domanda imponesse un'invasione della sfera legislativa o integrasse un difetto assoluto di giurisdizione; ha chiarito che la questione sulla giustiziabilità, sulla vincolatività delle fonti internazionali e sulla legittimazione/attualità del danno appartiene al merito e non alla giurisdizione; ha inoltre affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sulla pretesa risarcitoria, perché il danno allegato si concretizzerebbe nei luoghi di residenza degli attori e la condotta ascritta alla capogruppo sarebbe collocabile in Italia, quale luogo di elaborazione della strategia industriale. Il regolamento è stato quindi deciso nel senso della spettanza della giurisdizione al giudice adito; dal testo emerge un accoglimento della richiesta dei ricorrenti sul punto di giurisdizione, con esclusione delle questioni di merito sollevate dai resistenti e di quelle ulteriori (legittimità costituzionale, applicazione diretta del diritto internazionale, sussistenza del danno e legittimazione) perché estranee al perimetro del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della responsabilità aquiliana invocata dagli attori per i danni da cambiamento climatico

  • art. 2050 c.c.

    invocato per configurare una responsabilità da attività pericolosa connessa alla produzione e commercializzazione di combustibili fossili

  • art. 2051 c.c.

    richiamato per sostenere una responsabilità collegata al controllo delle cose e dei materiali trattati

  • art. 2058 c.c.

    richiamato per chiedere il risarcimento in forma specifica mediante imposizione di misure di riduzione delle emissioni

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato per la richiesta di una somma dovuta in caso di inottemperanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in tema di integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del giudizio principale

  • art. 41 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per il regolamento di giurisdizione; la Corte ne delimita l'uso ai profili di giurisdizione

  • art. 4, par. 1, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    richiamato per radicare la giurisdizione nello Stato di domicilio del convenuto

  • art. 7, n. 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    interpretato secondo il criterio del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato o può verificarsi, inteso in modo autonomo e restrittivo

  • art. 4, par. 1, Regolamento (CE) n. 864/2007

    citato dalle difese in relazione alla legge applicabile agli illeciti extracontrattuali

  • art. 2 CEDU

    richiamato dagli attori come fonte di tutela del diritto alla vita e di obblighi positivi connessi al clima

  • art. 8 CEDU

    richiamato come base del diritto al rispetto della vita privata e familiare e degli obblighi di protezione contro il cambiamento climatico

  • art. 2 CDFUE

    richiamato dagli attori come norma di tutela del diritto alla vita

  • art. 7 CDFUE

    richiamato come tutela del rispetto della vita privata e familiare

  • art. 9 Cost.

    richiamato dagli attori quale norma costituzionale sulla tutela dell'ambiente

  • art. 41 Cost.

    richiamato dagli attori per sostenere che l'iniziativa economica non può recare danno a salute e ambiente

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato nella prospettazione di legittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la rilevanza in sede di regolamento

  • art. 3-ter d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato come principio di azione ambientale e sviluppo sostenibile

  • art. 3-quater d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato come principio di azione ambientale e sviluppo sostenibile

  • art. 310 d.lgs. n. 152 del 2006

    citato dalle difese per contestare la legittimazione ad agire dei privati in materia di danno ambientale

  • art. 57-bis d.lgs. n. 152 del 2006

    citato dalle difese in tema di legittimazione e funzione amministrativa sul danno ambientale

  • art. 35 d.lgs. n. 300 del 1999

    citato dalle difese in relazione alla competenza del Ministero dell'ambiente

  • art. 2 della legge n. 204 del 2016

    menzionato nella richiesta subordinata di questione di legittimità costituzionale, che la Corte reputa estranea al regolamento di giurisdizione

  • legge 4 novembre 2016, n. 204

    richiamata come legge di ratifica dell'Accordo di Parigi

Massime di principio

  • Nel regolamento preventivo di giurisdizione possono partecipare solo le parti del giudizio di merito; sono ammissibili gli interventi dei litisconsorti necessari processuali che siano già parti del giudizio principale, anche se non ricorrenti nel regolamento.
  • Il difetto assoluto di giurisdizione ricorre solo quando il giudice sia chiamato a invadere la sfera di attribuzioni di altri poteri o ordinamenti o a creare una norma inesistente; non ricorre quando sia proposta una comune azione risarcitoria fondata sull'allegazione di un illecito e sulla violazione di obblighi esistenti.
  • La verifica della giustiziabilità della pretesa e della vincolatività sostanziale delle fonti invocate attiene al merito della controversia, non alla giurisdizione, e non può essere decisa nel regolamento preventivo.
  • In materia di illecito civile, il luogo dell'evento dannoso va individuato secondo il criterio del danno iniziale concretamente subito dalla vittima, non delle mere conseguenze indirette o diffuse del fatto; ciò consente di radicare la giurisdizione nel luogo di residenza dei danneggiati quando lì si concretizza la lesione allegata.
  • Nelle controversie climatiche, la domanda risarcitoria proposta contro una capogruppo può fondare la giurisdizione del giudice del luogo in cui la strategia industriale e commerciale viene elaborata, se tale strategia è indicata come origine dell'evento dannoso.
  • Il giudice del regolamento di giurisdizione non può pronunciare su questioni di legittimità costituzionale, compatibilità con il diritto dell'Unione o sussistenza del danno-conseguenza, quando tali questioni investono il merito della domanda.
  • La condanna in forma specifica ex art. 2058 c.c. può essere richiesta anche quale contenuto di una domanda risarcitoria che miri a imporre misure di contenimento delle emissioni, ma la fondatezza di tale pretesa resta questione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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