Cassazione Civile, Ordinanza n. 20381/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazioni)
La controversia
Alcune associazioni ambientaliste e vari cittadini hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma una società energetica e due soggetti pubblici indicati come azionisti di riferimento, chiedendo: l'accertamento dell'inottemperanza agli obblighi connessi agli obiettivi climatici internazionali; la dichiarazione di responsabilità solidale per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dal cambiamento climatico; la condanna della società a ridurre il volume annuo aggregato delle emissioni di CO2, e degli altri convenuti ad adottare una policy operativa di definizione e monitoraggio degli obiettivi climatici, ovvero in subordine l'adozione di ogni misura necessaria a rispettare lo scenario di contenimento dell'aumento della temperatura a 1,5°C. I ricorrenti hanno fondato la domanda su fonti internazionali sul clima, sulla CEDU, sulla CDFUE, sugli artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c. e su norme costituzionali e ambientali; i resistenti hanno eccepito, tra l'altro, difetto assoluto di giurisdizione, difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana per le condotte estere, carenza di legittimazione e di interesse, prescrizione, insussistenza di illeciti e inidoneità delle misure richieste. In Cassazione è stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere la conferma della giurisdizione del giudice italiano; nel procedimento sono intervenuti altri co-attori che avevano partecipato al giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibili gli interventi dei co-attori che avevano già partecipato al giudizio principale; ha escluso che la domanda imponesse un'invasione della sfera legislativa o integrasse un difetto assoluto di giurisdizione; ha chiarito che la questione sulla giustiziabilità, sulla vincolatività delle fonti internazionali e sulla legittimazione/attualità del danno appartiene al merito e non alla giurisdizione; ha inoltre affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sulla pretesa risarcitoria, perché il danno allegato si concretizzerebbe nei luoghi di residenza degli attori e la condotta ascritta alla capogruppo sarebbe collocabile in Italia, quale luogo di elaborazione della strategia industriale. Il regolamento è stato quindi deciso nel senso della spettanza della giurisdizione al giudice adito; dal testo emerge un accoglimento della richiesta dei ricorrenti sul punto di giurisdizione, con esclusione delle questioni di merito sollevate dai resistenti e di quelle ulteriori (legittimità costituzionale, applicazione diretta del diritto internazionale, sussistenza del danno e legittimazione) perché estranee al perimetro del regolamento.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità aquiliana invocata dagli attori per i danni da cambiamento climatico
invocato per configurare una responsabilità da attività pericolosa connessa alla produzione e commercializzazione di combustibili fossili
richiamato per sostenere una responsabilità collegata al controllo delle cose e dei materiali trattati
richiamato per chiedere il risarcimento in forma specifica mediante imposizione di misure di riduzione delle emissioni
richiamato per la richiesta di una somma dovuta in caso di inottemperanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento
richiamato in tema di integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del giudizio principale
richiamato dai ricorrenti per il regolamento di giurisdizione; la Corte ne delimita l'uso ai profili di giurisdizione
art. 4, par. 1, Regolamento (UE) n. 1215/2012
richiamato per radicare la giurisdizione nello Stato di domicilio del convenuto
art. 7, n. 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012
interpretato secondo il criterio del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato o può verificarsi, inteso in modo autonomo e restrittivo
art. 4, par. 1, Regolamento (CE) n. 864/2007
citato dalle difese in relazione alla legge applicabile agli illeciti extracontrattuali
art. 2 CEDU
richiamato dagli attori come fonte di tutela del diritto alla vita e di obblighi positivi connessi al clima
art. 8 CEDU
richiamato come base del diritto al rispetto della vita privata e familiare e degli obblighi di protezione contro il cambiamento climatico
art. 2 CDFUE
richiamato dagli attori come norma di tutela del diritto alla vita
art. 7 CDFUE
richiamato come tutela del rispetto della vita privata e familiare
art. 9 Cost.
richiamato dagli attori quale norma costituzionale sulla tutela dell'ambiente
art. 41 Cost.
richiamato dagli attori per sostenere che l'iniziativa economica non può recare danno a salute e ambiente
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato nella prospettazione di legittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la rilevanza in sede di regolamento
art. 3-ter d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato come principio di azione ambientale e sviluppo sostenibile
art. 3-quater d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato come principio di azione ambientale e sviluppo sostenibile
art. 310 d.lgs. n. 152 del 2006
citato dalle difese per contestare la legittimazione ad agire dei privati in materia di danno ambientale
art. 57-bis d.lgs. n. 152 del 2006
citato dalle difese in tema di legittimazione e funzione amministrativa sul danno ambientale
art. 35 d.lgs. n. 300 del 1999
citato dalle difese in relazione alla competenza del Ministero dell'ambiente
art. 2 della legge n. 204 del 2016
menzionato nella richiesta subordinata di questione di legittimità costituzionale, che la Corte reputa estranea al regolamento di giurisdizione
richiamata come legge di ratifica dell'Accordo di Parigi
Massime di principio
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione possono partecipare solo le parti del giudizio di merito; sono ammissibili gli interventi dei litisconsorti necessari processuali che siano già parti del giudizio principale, anche se non ricorrenti nel regolamento.
- Il difetto assoluto di giurisdizione ricorre solo quando il giudice sia chiamato a invadere la sfera di attribuzioni di altri poteri o ordinamenti o a creare una norma inesistente; non ricorre quando sia proposta una comune azione risarcitoria fondata sull'allegazione di un illecito e sulla violazione di obblighi esistenti.
- La verifica della giustiziabilità della pretesa e della vincolatività sostanziale delle fonti invocate attiene al merito della controversia, non alla giurisdizione, e non può essere decisa nel regolamento preventivo.
- In materia di illecito civile, il luogo dell'evento dannoso va individuato secondo il criterio del danno iniziale concretamente subito dalla vittima, non delle mere conseguenze indirette o diffuse del fatto; ciò consente di radicare la giurisdizione nel luogo di residenza dei danneggiati quando lì si concretizza la lesione allegata.
- Nelle controversie climatiche, la domanda risarcitoria proposta contro una capogruppo può fondare la giurisdizione del giudice del luogo in cui la strategia industriale e commerciale viene elaborata, se tale strategia è indicata come origine dell'evento dannoso.
- Il giudice del regolamento di giurisdizione non può pronunciare su questioni di legittimità costituzionale, compatibilità con il diritto dell'Unione o sussistenza del danno-conseguenza, quando tali questioni investono il merito della domanda.
- La condanna in forma specifica ex art. 2058 c.c. può essere richiesta anche quale contenuto di una domanda risarcitoria che miri a imporre misure di contenimento delle emissioni, ma la fondatezza di tale pretesa resta questione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20324/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20328/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20332/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20343/2025 del 21/07/2025
- ordinanza_civile · 21 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20345/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →