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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27060/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania (09/11/2021) che confermava la condanna del ricorrente per ricettazione (art. 648 c.p.) relativamente a tre assegni. Gli specifici motivi di gravame dedotti in Cassazione (art. 606 lett. b), d) ed e) c.p.p.) sono: 1) presunta inosservanza del divieto di ne bis in idem per due delle tre ipotesi di ricettazione, in quanto il ricorrente sarebbe già stato giudicato per due assegni; 2) errore nella indicazione della data del fatto per uno degli assegni e possibile incidenza sulla prescrizione qualora fosse esclusa la recidiva; 3) vizio di affermazione della responsabilità per insussistenza di attendibilità della persona offesa e contraddizioni nelle sue dichiarazioni; 4) errata applicazione e motivazione della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), con richieste di verifica della natura dei precedenti e della personalità del reo; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché mancata valutazione delle condizioni economiche della persona offesa e del comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che: (1) la questione del ne bis in idem era già correttamente valutata in primo grado, che aveva considerato improcedibile l'azione per due assegni e condannato soltanto per il terzo (assegno n. 3027350589-03 del 30/10/2010, importo 2.000 euro); (2) il motivo relativo alla data del reato è inammissibile perché non proposto in appello e, comunque, privo di interesse alla luce del riconoscimento della recidiva operato dal giudice di merito; (3) le censure sull'attendibilità della persona offesa sono riproduttive o generiche e la Corte territoriale ha fornito motivazioni adeguate che superano le obiezioni difensive (con riferimenti a elementi di riscontro); (4) la recidiva qualificata è stata applicata legittimamente: ai fini della recidiva reiterata è sufficiente che al momento del fatto sussistessero condanne definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, e la motivazione del giudice è congrua; l'aumento di pena corrisponde all'ipotesi facoltativa; (5) il diniego dell'attenuante speciale e delle generiche è motivato in modo non manifestamente illogico, richiamando precedenti penali, modalità della condotta e l'entità della somma ricettata. Il ricorso è quindi dichiarato infondato e il rigetto comporta la condanna del ricorrente (anche alle spese), come disposto dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Reato contestato; la sentenza conferma la condanna per la fattispecie relativa al terzo assegno e respinge la richiesta di applicazione dell'attenuante speciale prevista dallo stesso comma quarto.

  • art. 649 cod. proc. pen. (divieto di ne bis in idem)

    Al centro della censura relativa all'improcedibilità per due delle tre ipotesi: la Corte ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente considerato improcedibili quegli specifici capi, e che quindi non vi sia violazione del divieto.

  • art. 606 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Fondamento formale del ricorso per vizi di motivazione, violazione di legge e vizio di motivazione in fatto e in diritto; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili, generiche o infondate.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Invocato dal ricorrente per contestare la recidiva qualificata; la Corte ha chiarito che per la recidiva reiterata è sufficiente la presenza, al momento del fatto, di condanne definitive espressive di maggiore pericolosità sociale, purché adeguatamente motivate dal giudice.

  • D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8

    Normativa procedurale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per la procedura di trattazione.

  • D.L. 198/2022 art. 8

    Ulteriore richiamo procedurale relativo alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, come fruito nelle memorie difensive.

  • Decisione Sezioni Unite 30/03/2023 (giurisprudenza)

    Principio richiamato secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento del fatto l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino maggiore pericolosità sociale, con adeguata motivazione del giudice.

Massime di principio

  • Il ne bis in idem richiede verifica puntuale: se una precedente sentenza ha già giudicato specifici fatti, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per quei capi; la mancata esplicita menzione non implica automaticamente difetto di valutazione se dal testo emergono chiaramente gli effetti.
  • Questioni non sollevate nei precedenti gradi (es. in appello) possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione se prive di interesse o non tempestivamente dedotte.
  • Per la recidiva reiterata non è sempre necessaria una precedente sentenza che dichiari espressamente la recidiva: è sufficiente che al momento del nuovo fatto esistano condanne definitive che, per natura e modalità, esprimano una maggiore pericolosità sociale, purché il giudice motivi adeguatamente questa valutazione.
  • Il diniego delle attenuanti (speciali o generiche) è ammissibile quando il giudice di merito, in motivazione, indica elementi specifici di disvalore (precedenti, modalità del fatto, entità del danno); la Cassazione sindaca la logicità e la completezza della motivazione, non la valutazione di merito in concreto.
  • Censure sull'attendibilità della persona offesa richiedono contestazioni precise e confronto con gli elementi di riscontro usati dal giudice: genericità e mera ripetizione di argomenti già esaminati non ottengono successo in Cassazione.
  • La formulazione dell'imputazione (es. indicazione del tempus commissi delicti) può avere rilievo ai fini della prescrizione, ma l'interesse processuale a dedurne la nullità o l'estinzione del reato deve essere effettivamente valorizzato nei gradi precedenti per essere utile in Cassazione.

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