Cassazione Penale, Sentenza n. 27060/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania (09/11/2021) che confermava la condanna del ricorrente per ricettazione (art. 648 c.p.) relativamente a tre assegni. Gli specifici motivi di gravame dedotti in Cassazione (art. 606 lett. b), d) ed e) c.p.p.) sono: 1) presunta inosservanza del divieto di ne bis in idem per due delle tre ipotesi di ricettazione, in quanto il ricorrente sarebbe già stato giudicato per due assegni; 2) errore nella indicazione della data del fatto per uno degli assegni e possibile incidenza sulla prescrizione qualora fosse esclusa la recidiva; 3) vizio di affermazione della responsabilità per insussistenza di attendibilità della persona offesa e contraddizioni nelle sue dichiarazioni; 4) errata applicazione e motivazione della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), con richieste di verifica della natura dei precedenti e della personalità del reo; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché mancata valutazione delle condizioni economiche della persona offesa e del comportamento processuale dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che: (1) la questione del ne bis in idem era già correttamente valutata in primo grado, che aveva considerato improcedibile l'azione per due assegni e condannato soltanto per il terzo (assegno n. 3027350589-03 del 30/10/2010, importo 2.000 euro); (2) il motivo relativo alla data del reato è inammissibile perché non proposto in appello e, comunque, privo di interesse alla luce del riconoscimento della recidiva operato dal giudice di merito; (3) le censure sull'attendibilità della persona offesa sono riproduttive o generiche e la Corte territoriale ha fornito motivazioni adeguate che superano le obiezioni difensive (con riferimenti a elementi di riscontro); (4) la recidiva qualificata è stata applicata legittimamente: ai fini della recidiva reiterata è sufficiente che al momento del fatto sussistessero condanne definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, e la motivazione del giudice è congrua; l'aumento di pena corrisponde all'ipotesi facoltativa; (5) il diniego dell'attenuante speciale e delle generiche è motivato in modo non manifestamente illogico, richiamando precedenti penali, modalità della condotta e l'entità della somma ricettata. Il ricorso è quindi dichiarato infondato e il rigetto comporta la condanna del ricorrente (anche alle spese), come disposto dalla Corte.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Reato contestato; la sentenza conferma la condanna per la fattispecie relativa al terzo assegno e respinge la richiesta di applicazione dell'attenuante speciale prevista dallo stesso comma quarto.
art. 649 cod. proc. pen. (divieto di ne bis in idem)
Al centro della censura relativa all'improcedibilità per due delle tre ipotesi: la Corte ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente considerato improcedibili quegli specifici capi, e che quindi non vi sia violazione del divieto.
art. 606 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Fondamento formale del ricorso per vizi di motivazione, violazione di legge e vizio di motivazione in fatto e in diritto; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili, generiche o infondate.
Invocato dal ricorrente per contestare la recidiva qualificata; la Corte ha chiarito che per la recidiva reiterata è sufficiente la presenza, al momento del fatto, di condanne definitive espressive di maggiore pericolosità sociale, purché adeguatamente motivate dal giudice.
D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8
Normativa procedurale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per la procedura di trattazione.
Ulteriore richiamo procedurale relativo alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, come fruito nelle memorie difensive.
Decisione Sezioni Unite 30/03/2023 (giurisprudenza)
Principio richiamato secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento del fatto l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino maggiore pericolosità sociale, con adeguata motivazione del giudice.
Massime di principio
- Il ne bis in idem richiede verifica puntuale: se una precedente sentenza ha già giudicato specifici fatti, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per quei capi; la mancata esplicita menzione non implica automaticamente difetto di valutazione se dal testo emergono chiaramente gli effetti.
- Questioni non sollevate nei precedenti gradi (es. in appello) possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione se prive di interesse o non tempestivamente dedotte.
- Per la recidiva reiterata non è sempre necessaria una precedente sentenza che dichiari espressamente la recidiva: è sufficiente che al momento del nuovo fatto esistano condanne definitive che, per natura e modalità, esprimano una maggiore pericolosità sociale, purché il giudice motivi adeguatamente questa valutazione.
- Il diniego delle attenuanti (speciali o generiche) è ammissibile quando il giudice di merito, in motivazione, indica elementi specifici di disvalore (precedenti, modalità del fatto, entità del danno); la Cassazione sindaca la logicità e la completezza della motivazione, non la valutazione di merito in concreto.
- Censure sull'attendibilità della persona offesa richiedono contestazioni precise e confronto con gli elementi di riscontro usati dal giudice: genericità e mera ripetizione di argomenti già esaminati non ottengono successo in Cassazione.
- La formulazione dell'imputazione (es. indicazione del tempus commissi delicti) può avere rilievo ai fini della prescrizione, ma l'interesse processuale a dedurne la nullità o l'estinzione del reato deve essere effettivamente valorizzato nei gradi precedenti per essere utile in Cassazione.
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