Cassazione Civile, Ordinanza n. 13912/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Una società, già datrice di lavoro di alcuni ex dipendenti, aveva chiesto in corso di procedimento per la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale l’accesso a uno strumento negoziale di regolazione della crisi e dell’insolvenza, con riserva di successivo deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e della documentazione richiesta. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili tali domande perché tardive rispetto al termine previsto dall’art. 40, comma 10, CCII, e aveva poi aperto la liquidazione giudiziale. La Corte d’appello aveva rigettato i reclami della società, ritenendo che la domanda negoziale fosse stata presentata oltre la prima udienza e che l’insolvenza risultasse provata dal perdurante inadempimento verso i creditori. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 40, comma 10, CCII, sostenendo che i rinvii concessi in istruttoria avevano mantenuto il procedimento fermo alla prima udienza e che il termine non poteva ritenersi decorso; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello avrebbe confuso un reclamo ex art. 124 CCII con quelli ex art. 47 CCII e non avrebbe deciso su una specifica impugnazione; 3) violazione dell’art. 5 l. fall., lamentando che l’insolvenza era stata affermata senza considerare le trattative per un accordo di ristrutturazione alternativo alla liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività della domanda di accesso allo strumento negoziale, poiché l’art. 40, comma 10, CCII stabilisce un termine perentorio, a pena di decadenza, coincidente con la prima udienza del procedimento introdotto da terzi per la liquidazione giudiziale, termine non prorogabile nemmeno per effetto di rinvii disposti nel corso dell’istruttoria. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato e respinto l’impugnazione, così escludendo il vizio di omessa pronuncia. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che l’accertamento dello stato di insolvenza è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
"a pena di decadenza, entro la prima udienza"; "Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale"
stabilisce un termine perentorio e non prorogabile per proporre la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi quando penda un procedimento per la liquidazione giudiziale introdotto da terzi; il termine coincide con la prima udienza effettivamente tenuta nel procedimento.
"le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento"
configura un simultaneus processus unitario per le domande di regolazione della crisi e per quelle di insolvenza.
"il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale"
prevede una priorità generale per le soluzioni negoziali rispetto alla liquidazione giudiziale, priorità poi limitata dalla disciplina speciale dell’art. 40, comma 10, CCII.
"prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII"
la prima udienza rilevante ai fini del termine è quella convocata nel procedimento per la trattazione delle domande di accesso e non una udienza meramente rinviata o differita.
richiamato per affermare che i termini perentori non sono prorogabili nemmeno con l’accordo delle parti.
la censura per omessa pronuncia richiede che una domanda o impugnazione sia stata realmente obliterata; non sussiste se il giudice l’ha comunque esaminata e respinta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla tardività della domanda ex art. 40, comma 10, CCII.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato anche per la censura sulla nozione di insolvenza, poi ritenuta inammissibile perché diretta a contestare un apprezzamento di fatto.
richiamato per definire lo stato di insolvenza come incapacità non transitoria di adempiere regolarmente le obbligazioni; l’accertamento del giudice di merito è insindacabile se motivato correttamente.
richiamato come fonte della nozione oggettiva di insolvenza nel nuovo codice della crisi.
richiamato per la definizione di insolvenza rilevante nelle procedure concorsuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando pende un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale introdotto da soggetti diversi dal debitore, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere proposta nel medesimo procedimento entro la prima udienza, a pena di decadenza.
- Il termine fissato per la presentazione della domanda di accesso agli strumenti negoziali della crisi in tale contesto ha natura perentoria e non può essere superato né dal differimento delle udienze né da iniziative processuali delle parti o del giudice.
- La priorità attribuita in via generale alle soluzioni negoziali della crisi non elimina il diverso regime speciale che, nel procedimento promosso per la liquidazione giudiziale, impone un limite cronologico rigoroso all’iniziativa del debitore.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque preso in esame l’impugnazione, anche se l’abbia qualificata o risolta in modo diverso da quello prospettato dalla parte.
- Lo stato di insolvenza si accerta come situazione oggettiva di incapacità non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni dell’impresa; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione adeguata, appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione.
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