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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1962/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/01/2023 che aveva riformato in parte la decisione di primo grado e aveva affermato la responsabilita' di Prontera per lesioni cagionate a Tiziana Castelli (spinta che avrebbe provocato lussazione e frattura del trochite omerale, fatto del 4/2/2016). Le censure sono: (I) violazione di legge e vizio di motivazione per la condanna, con contestazione della valutazione delle dichiarazioni testimoniali (soprattutto del sovrintendente Rocco Fersini) e deduzione che le lesioni deriverebbero da una caduta innescata da un'aggressione subita dall'imputato, con conseguente applicazione della scriminante della legittima difesa; (II) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., per avere la Corte territoriale revocato d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dal primo giudice, determinando una reformatio in peius non consentita in assenza di specifica impugnazione sul punto.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato in parte inammissibile e in parte fondato. Il primo motivo (criticita' sulla valutazione della prova e sulla legittima difesa) e' stato ritenuto inammissibile perché attiene a valutazioni di merito riservate al giudice di merito e sorrette da motivazione congrua; la Corte di merito aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, escluso che sussistesse legittima difesa e qualificato l'elemento psicologico in termini di colpa. Il secondo motivo e' stato invece accolto: la Corte d'appello ha illegittimamente revocato d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado in assenza di impugnazione sul punto, violando il divieto di reformatio in peius. Per effetto di cio', essendo spirato il termine massimo di prescrizione del reato (7 anni e 6 mesi), la Cassazione ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Sul piano civile il ricorso e' stato rigettato: la Cassazione ha confermato gli effetti civili e ha condannato il ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    La fattispecie e' stata riqualificata in termini di lesioni personali; la Corte di merito ha qualificato l'elemento soggettivo come colposo, non doloso.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Interpretata dalla Cassazione come norma che tutela il divieto di reformatio in peius: la Corte territoriale non poteva revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado in assenza di impugnazione specifica dell'imputato su quel punto.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per delimitare le censure proponibili in cassazione; evidenzia che molte critiche senz'altro attinenti alla valutazione delle prove sono di merito e non idonee a formare motivo di cassazione.

  • Giurisprudenza Sez. U, n. 930/1995 (Clarke)

    Principio richiamato sul limite del sindacato in cassazione della valutazione delle fonti di prova: il giudice di legittimità verifica la congruita' e completezza della motivazione, non puo' sostituirsi al merito.

  • Giurisprudenza Sez. 5, n. 42583/2015

    Principio sul divieto di reformatio in peius: una statuizione favorevole concessa in primo grado non puo' essere peggiorata dal giudice d'appello in assenza di specifica impugnazione o di valida determinazione normativa che lo consenta.

Massime di principio

  • La Cassazione non puo' riesaminare liberamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: i rilievi sulla credibilita' dei testi e sulla ricostruzione fattuale sono generalmente inammissibili in cassazione salvo vizio di motivazione evidente.
  • E' vietata la reformatio in peius: se il primo giudice ha concesso un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), il giudice d'appello non puo' revocarlo peggiorando la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione che legittimi tale peggioramento.
  • La revoca illegittima di un beneficio processuale puo' determinare la necessità di declarare l'estinzione del reato per prescrizione; in tali casi la Cassazione puo' annullare senza rinvio per prescrizione.
  • L'estinzione del reato per prescrizione riguarda gli effetti penali; le conseguenze civili possono sopravvivere e la parte civile puo' ottenere rimborsi o conferme di condanne sul piano civile anche se il reato e' estinto penalmente.
  • Le eccezioni di legittima difesa o altre scriminanti devono essere fondate su una coerente ricostruzione fattuale; la loro valutazione resta di competenza del giudice di merito, che deve motivare adeguatamente per rendere la questione sindacabile in cassazione.

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