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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21585/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare accolta in primo grado e confermata in appello. Il fallimento di una società aveva chiesto di far dichiarare inefficace nei suoi confronti il pagamento di euro 125.000 eseguito in favore della controparte, in occasione dell'acquisto di un immobile della fallita. Il pagamento era avvenuto tramite assegno emesso da un terzo, nell'ambito di una delegazione di pagamento. La corte territoriale ha ritenuto il mezzo di pagamento anomalo e ha reputato non provata l'inscientia decoctionis del creditore, valorizzando anche circostanze sintomatiche della conoscenza dello stato di dissesto, tra cui l'avvenuto pignoramento dell'immobile da parte della stessa acquirente prima dell'alienazione al terzo. In cassazione la società soccombente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto all'anormalità del mezzo di pagamento; 2) violazione degli artt. 12 preleggi e 1322 c.c. e seguenti, sostenendo che il pagamento di debito scaduto ed esigibile, effettuato da terzo con denaro proveniente da vendita immobiliare opponibile al fallimento, sarebbe mezzo normale di estinzione e quindi non revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.; 3) violazione degli artt. 12 preleggi, 2727 e 2728 c.c. e dell'art. 67 l.fall., per avere la corte d'appello equiparato l'esercizio dell'azione esecutiva del creditore alla conoscenza dello stato di insolvenza senza un corretto esame indiziario complessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata esprimeva chiaramente la ratio decidendi sulla anormalità del mezzo di pagamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo ex art. 360-bis c.p.c., ribadendo il principio secondo cui, ai fini dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., sono normali solo i mezzi comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro; la delegazione di pagamento posta in essere per estinguere una preesistente obbligazione pecuniaria già scaduta ed esigibile è mezzo anormale e revocabile. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché sostanzialmente diretto a contestare una valutazione di fatto del giudice di merito, già motivata e non censurata nei termini consentiti. È stata inoltre data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione; esclusa la nullità perché la motivazione della sentenza d'appello era ritenuta sufficiente e comprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato sulla motivazione della sentenza; la Cassazione ha escluso la motivazione apparente poiché la ratio decidendi risultava espressa.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo e terzo motivo; non ha condotto a una diversa interpretazione del testo normativo applicato.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato per sostenere la normalità del mezzo di pagamento; la Corte ha respinto la tesi, riaffermando il diverso principio consolidato sull'art. 67 l.fall.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

    Norma applicata nel senso che sono revocabili i pagamenti eseguiti con mezzi anomali; la delegazione di pagamento per estinguere un debito scaduto ed esigibile rientra tra tali mezzi.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Usato come base per dichiarare inammissibile il secondo motivo, perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo del giudice di merito; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla valutazione di fatto.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2727 c.c. sulla prova presuntiva; non ha condotto all'accoglimento del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., sono mezzi normali di pagamento solo quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro; la delegazione di pagamento posta in essere dal debitore per estinguere un debito pecuniario già scaduto ed esigibile è, invece, mezzo anomalo.
  • La qualificazione del mezzo di pagamento come normale o anomalo va compiuta avendo riguardo alla struttura concreta dell'operazione e non alla mera provenienza del denaro o alla soggettiva convinzione del creditore.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando dalla sentenza impugnata sia chiaramente ricostruibile la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente di diritto in una critica alla valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito, se la decisione è sorretta da motivazione non censurata per omesso esame di specifici fatti decisivi.
  • Quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato e la soluzione adottata dal giudice di merito vi si conforma, il motivo di ricorso che ne chieda il superamento può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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