Cassazione Penale, Ordinanza n. 07207/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato e aveva rideterminato la pena per due contravvenzioni commesse a Pisa il 23 giugno 2020: guida in stato di ebbrezza aggravata e guida senza patente. I motivi di ricorso riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo si deduceva l'erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproponessero censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alla motivazione impugnata, e che fossero comunque dirette contro valutazioni di merito sorrette da motivazione non illogica.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285 del 1992
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza, applicata nel caso concreto come contravvenzione contestata e ritenuta aggravata
art. 186, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 285 del 1992
disposizione aggravatrice richiamata per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza
art. 116, comma 15, penultimo periodo, D.Lgs. n. 285 del 1992
norma che sanziona la guida senza patente, contestata insieme alla guida in stato di ebbrezza
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo
parametro normativo richiamato per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
disciplina la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in modo atomistico, ma richiede una valutazione complessiva di tutte le caratteristiche concrete del fatto, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
- La presenza di elementi sintomatici di maggiore disvalore, come la reiterazione nel tempo di condotte analoghe e la guida in stato di ebbrezza, può legittimamente escludere la particolare tenuità del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o fondata su dati estranei al caso; non è sufficiente una mera riproposizione di doglianze già esaminate in appello.
- Le doglianze che attaccano valutazioni di merito adeguatamente motivate e non illogiche non consentono un valido sindacato di legittimità e determinano l'inammissibilità del ricorso.
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