Cassazione Penale, Ordinanza n. 30690/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla confisca, essendo diretta contro una statuizione inserita nell'accordo di patteggiamento, non rientrasse tra i motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena su richiesta in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità. Il ricorso non contestava la condanna in sé, ma la statuizione sulla confisca disposta dal giudice di merito ai sensi dell'art. 240 c.p., sostenendo che la detenzione di droga non genererebbe profitto e che la confisca sarebbe quindi illegittima. La Corte rileva però che l'accordo tra le parti comprendeva espressamente la confisca di quanto sequestrato e che il giudice aveva semplicemente recepito tale accordo, ordinando anche la distruzione della sostanza stupefacente e degli oggetti privi di valore economico. Ne deriva che il ricorrente censurava una statuizione che faceva parte dell'accordo di patteggiamento senza dedurre una delle specifiche ipotesi che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., consentono il ricorso per cassazione contro le sentenze ex art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Fattispecie incriminatrice di detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità oggetto della sentenza di patteggiamento.
Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la decisione impugnata è stata emessa in tale forma.
Norma sulla confisca richiamata dal ricorrente come base della doglianza contro la confisca della sostanza sequestrata.
Indica le sole ipotesi nelle quali è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento; la censura proposta non vi rientra.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze estranee a tali ipotesi sono inammissibili.
- Quando la statuizione impugnata, come la confisca, è stata espressamente inclusa nell'accordo di patteggiamento e recepita dal giudice, non può essere censurata in cassazione al di fuori dei motivi specificamente consentiti dalla legge.
- La confisca della sostanza stupefacente e degli oggetti privi di valore economico, se prevista nell'accordo e disposta in sentenza, non consente di per sé un ricorso fondato sulla sola asserita illegittimità della misura, se non nei limiti delle impugnazioni consentite contro il patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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