Cassazione Penale, Sentenza n. 28847/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda la conferma della condanna di due imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al fallimento di una società edile. Secondo l'accusa, nella qualità di amministratore/legale rappresentante, socio e procuratore con poteri gestori, i due avrebbero distratto risorse sociali mediante il pagamento di tre fatture per operazioni ritenute inesistenti, emesse da società a loro riconducibili, con esborso complessivo di euro 144.350,00 tramite assegni circolari e bonifici. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e alla bancarotta fraudolenta ex art. 216 l. fall., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova nel ritenere inesistenti le fatture e che il richiamo all'art. 20 l. n. 44/1999 sarebbe stato errato perché non esisterebbe un titolo giuridico per omettere il pagamento verso terzi; 2) vizi di motivazione e violazione di legge sulla pretesa scriminante dello stato di necessità, invocando la situazione di esposizione verso gli istituti di credito e la necessità di evitare che le somme disponibili venissero assorbite per compensazione, con conseguente impossibilità di destinarle alle esigenze di vita; 3) e 4) vizi di motivazione e violazione di legge, rispettivamente, sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e sulla determinazione della pena ex art. 133 c.p., lamentando motivazione generica, mancata valorizzazione dell'essere vittime di usura e dell'istanza di patteggiamento, nonché difetto di adeguata giustificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo ampio e coerente l'inesistenza delle operazioni fatturate sulla base di plurimi indizi convergenti: inattività sostanziale della società nel periodo rilevante, riconducibilità delle imprese beneficiarie ai medesimi imputati, genericità delle fatture rispetto all'importo, pagamento anomalo e finalizzato a mantenere vuoto il conto corrente, assenza di preventivi o contratti, sospensione del cantiere antecedente ai pagamenti. Quanto allo stato di necessità, ha escluso la configurabilità della scriminante perché riferita a un pericolo di danno grave alla persona e non a interessi patrimoniali; inoltre, gli imputati non avevano dimostrato né un reale stato di indigenza né l'inevitabilità della condotta, potendo comunque attivare strumenti cautelari per prevenire la compensazione bancaria. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché miravano a una nuova valutazione del merito in tema di attenuanti generiche e dosimetria della pena; ha comunque rilevato che la Corte territoriale aveva motivato congruamente e che la pena inflitta era inferiore alla media edittale, sicché non era richiesta una motivazione particolarmente analitica. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di valutazione della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio, valorizzando invece una motivazione di merito fondata su indizi plurimi e convergenti.
art. 216 legge fall.
Norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale; applicata alla distrazione di risorse sociali mediante pagamenti fittizi.
Richiamato sia dalle difese sia dalla Corte per descrivere la sospensione dei termini/pagamenti operante nel periodo considerato; la Corte lo usa come elemento fattuale e indiziario, non come giustificazione della condotta.
Norma sulle attenuanti generiche; il diniego è ritenuto legittimo se sorretto da motivazione congrua sugli elementi ritenuti rilevanti.
Norma sulla commisurazione della pena; la Corte ribadisce che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per illogicità o arbitrio.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova dell'inesistenza delle operazioni sottese a fatture può essere desunta da un quadro indiziario plurimo e convergente, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, se la motivazione di merito è logicamente coerente.
- La riconducibilità delle società beneficiarie dei pagamenti agli stessi soggetti che amministrano la fallita, unita alla genericità delle fatture, all'anomalia delle movimentazioni e alla sostanziale inattività dell'impresa, può legittimare la conclusione che i pagamenti siano stati effettuati per distrarre risorse dalla garanzia dei creditori.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità presuppone un pericolo di danno grave alla persona e non è invocabile per esigenze meramente patrimoniali; inoltre richiede la prova rigorosa dell'inevitabilità della condotta e dell'assenza di alternative lecite.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica, anche sinteticamente, gli elementi decisivi posti a base della valutazione; in cassazione non è ammessa una nuova rivalutazione del bilanciamento tra elementi favorevoli e sfavorevoli.
- La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è assente, meramente apparente o manifestamente illogica; quando la pena è inferiore alla media edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata.
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