Cassazione Penale, Sentenza n. 11158/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano che aveva respinto l'istanza di riesame relativa all'applicazione della custodia in carcere. Il ricorso contestava la gravità indiziaria in relazione al capo di estorsione (in particolare si sosteneva che l'unico indizio era una conversazione telefonica, che non dimostrava la presenza né l'azione minatoria diretta del Bellusci all'incontro tra vittima e correi), chiedeva la riqualificazione dei fatti ex art. 393 c.p. come esercizio arbitrario del diritto/proseguimento per recupero credito e deduceva la mancata prova dell'aggravante del metodo mafioso attribuibile al Bellusci (si sosteneva che la caratura criminale del Rosi non può automaticamente aggravare la posizione del Bellusci).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse dato adeguata motivazione circa la gravità indiziaria, indicando che il Bellusci partecipò a un incontro con la persona offesa e gli autori dell'estorsione e che l'operazione mirava al rilevamento della gestione di un esercizio commerciale mediante lo strumentale utilizzo di un credito. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha confermato che si tratta di una circostanza oggettiva valutabile anche a carico dei concorrenti quando questi siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso o l'abbiano ignorato per colpa; il Tribunale aveva motivato perché ritenere che Bellusci conoscesse le modalità dell'operazione in virtù della collaborazione con il Rosi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (aggravante del metodo mafioso)
La circostanza aggravante ha natura oggettiva e può essere valutata a carico dei concorrenti quando essi fossero a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso oppure l'abbiano ignorato per colpa
Richiamata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione dei fatti (azione finalizzata al recupero di un credito, con dolo ascrivibile all'esercizio arbitrario), ma la Corte non ha ritenuto convincente tale riqualificazione alla luce degli elementi probatori valutati dal giudice di merito
art. 606 c.p.p. (motivazione dei ricorsi per cassazione)
La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle decisioni di merito: il controllo riguarda la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto nell'apprezzamento degli elementi indiziari
Norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso ritenuto manifestamente infondato
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende
Richiamata per la forma di esposizione dei motivi di ricorso (sintesi dei diversi motivi)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- In sede di misure cautelari e di riesame, la gravità indiziaria può essere supportata da un insieme di elementi anche se singoli elementi (es. una conversazione telefonica) appaiono isolati: conta la valutazione complessiva del quadro probatorio operata dal giudice di merito
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis) è di natura oggettiva e può riverberarsi sui concorrenti quando questi fossero a conoscenza dell'uso del metodo mafioso o l'abbiano ignorato per colpa: non è necessario che ciascun concorrente abbia personalmente esibito la fama criminale, purché fosse consapevole o negligente rispetto all'impiego di quel metodo
- Per far accogliere in Cassazione un ricorso che deduca vizio di motivazione è necessario dimostrare che il giudice di merito non abbia dato adeguata spiegazione delle ragioni che hanno fondato la decisione; la Corte di legittimità verifica la congruenza e la logicità della motivazione, non riconsidera ex novo le emergenze probatorie
- La proposizione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti (es. ricondurli a mero recupero credito) richiede che gli elementi probatori sostanzino tale lettura in modo più convincente della ricostruzione adottata dal giudice di merito; in mancanza, la ricostruzione originale resiste al sindacato di legittimità
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare l'imposizione di spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) ove emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso
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