Cassazione Civile, Ordinanza n. 19575/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito per contributi dovuti alla Gestione separata INPS riferiti all'anno 2010, emesso nei confronti di un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali. In primo grado era stata esclusa la debenza contributiva e ordinata la cancellazione della posizione, con annullamento dell'avviso; in appello, invece, l'INPS aveva ottenuto riforma della decisione, con affermazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, esclusione dell'esonero per il solo versamento del contributo integrativo alla Cassa forense, rigetto dell'eccezione di prescrizione e applicazione delle sanzioni civili. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che, come avvocata iscritta all'albo, svolgeva attività soggetta al sistema previdenziale di categoria e che il solo contributo integrativo non poteva fondare l'obbligo di iscrizione INPS; inoltre richiama la soglia dei 5.000 euro e contesta l'omesso scomputo del reddito eventualmente sottosoglia. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2935 c.c. per avere la Corte d'appello fatto decorrere correttamente la prescrizione dal termine prorogato dal DPCM del 12 maggio 2011, ma contesta la natura normativa di tale fonte e, soprattutto, l'applicazione delle sanzioni civili per omessa iscrizione/omesso versamento, lamentando l'assenza di prova del dolo evasivo, la possibilità per l'INPS di conoscere la posizione previdenziale tramite casellario e la sproporzione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo, confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'avvocata che, non iscritta alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, abbia versato soltanto il contributo integrativo e non una contribuzione idonea a costituire una vera posizione previdenziale. Conferma inoltre che, per l'anno 2010, il termine di versamento era prorogato al 6 luglio 2011 dal DPCM del 12 maggio 2011, con conseguente tempestività dell'atto notificato il 2 luglio 2016 ai fini interruttivi della prescrizione. Accoglie invece il secondo motivo limitatamente al profilo sanzionatorio, alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 nella parte in cui non esonera gli avvocati del libero foro, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume d'affari, dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma. La sentenza d'appello viene quindi cassata solo per tale parte e la causa è decisa nel merito con declaratoria che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per i contributi relativi all'anno 2010; le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
La disciplina della Gestione separata risponde a una logica di universalizzazione della tutela previdenziale; l'esonero dall'iscrizione opera solo in presenza di contribuzione idonea a costituire una correlata prestazione previdenziale, non quando sia versato il solo contributo integrativo solidaristico.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Norma di interpretazione autentica che conferma l'operatività dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non coperti da altra contribuzione previdenziale utile; tuttavia, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, non può fondare l'applicazione delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore nei confronti degli avvocati del libero foro in tale situazione.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
La soglia reddituale di euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività professionali occasionali; non esonera, invece, il professionista quando l'attività sia svolta con carattere di abitualità, ancorché non esclusivo.
art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997
Il termine di versamento dei contributi coincide con quello previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, come eventualmente prorogato dai DPCM adottati ai sensi della normativa vigente.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997
Attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di differire i termini degli adempimenti contributivi; il DPCM di proroga ha natura normativa e incide sul dies a quo della prescrizione.
art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000
Disciplina il regime sanzionatorio per l'evasione contributiva connessa a omessa denuncia obbligatoria, ma nel caso concreto la sua applicazione è esclusa limitatamente alle sanzioni civili per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento così come prorogato per legge o per DPCM.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia della norma dichiarata incostituzionale nel giudizio pendente, nei limiti in cui il rapporto non sia ormai coperto da giudicato o da rapporto esaurito.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo che non siano coperti da una contribuzione categoriale idonea a costituire una posizione previdenziale propria, il mero versamento del contributo integrativo solidaristico alla Cassa di categoria non esonera dall'iscrizione alla Gestione separata INPS.
- Il requisito decisivo ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione non è la mera iscrizione all'albo, ma l'esistenza di una contribuzione previdenziale effettivamente correlata a una prestazione pensionistica; in mancanza, opera la tutela universalistica prevista per la Gestione separata.
- La soglia di euro 5.000 rileva per le attività autonome occasionali, mentre nelle attività svolte con carattere di abitualità la rilevanza della soglia è recessiva e può al più assumere valore indiziario sulla natura dell'attività.
- Ai fini della prescrizione dei crediti contributivi, il dies a quo va individuato nel termine legale di pagamento, come eventualmente differito da DPCM adottati in base alla normativa di settore; il differimento incide sulla decorrenza del termine quinquennale.
- La disciplina sanzionatoria per l'omissione contributiva non può essere applicata retroattivamente in danno degli avvocati del libero foro tenuti all'iscrizione alla Gestione separata per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, quando il periodo controverso sia anteriore alla norma interpretativa e la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'illegittimità nella parte relativa alle sanzioni civili.
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