Cassazione Penale, Sentenza n. 36080/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello del 25/10/2023 per due motivi principali: 1) sul piano processuale, asserita illegittimità della procedura adottata dal giudice dell'esecuzione posto che due delle sentenze considerate erano state pronunciate su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con conseguente applicabilità, a suo avviso, dell'art. 188 disp. att. c.p.p.; e, inoltre, contestava la revoca della sospensione condizionale delle pene come disposta al di fuori dei casi tassativi previsti e in violazione del principio di intangibilità del giudicato; 2) sul piano sostanziale, censurava la decisione di non riconoscere la continuazione tra altri reati (narcotraffico e reati di evasione), sostenendo che gli elementi (omogeneità offensiva, prossimità spazio-temporale, analogia delle modalità) indicavano un disegno criminoso unitario e che la Corte d'appello aveva motivato in modo illogico e contraddittorio, anche alla luce di precedenti riconoscimenti di continuazione per specifici episodi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo profilo processuale, ha confermato che l'art. 188 disp. att. non opera quando l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguarda in parte sentenze da patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e in parte sentenze da giudizio ordinario; dunque la procedura seguita dalla Corte territoriale è regolare. Sulla revoca della sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto legittima la revoca "ipso iure" operata dal giudice dell'esecuzione in ragione del superamento del limite massimo di due anni per la sospensione, a seguito della rideterminazione della pena ex art. 81 c.p., e conforme all'ambito di intervento del giudice dell'esecuzione. Quanto al merito della continuazione fra i restanti reati, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza: gli elementi ostativi (ampio arco temporale di dodici anni e intervalli significativi fra episodi per i reati di droga; estemporaneità e separazione temporale per le evasioni) sono stati valutati congruamente e non viziati da illogicità. Perciò il giudice di legittimità ha dichiarato insindacabile la valutazione di merito, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1.
Norme richiamate
Riferimento alla procedura del patteggiamento: la Corte chiarisce che sentenze emesse su richiesta delle parti rientrano nella disciplina di cui all'art. 444, ma ciò non comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 188 disp. att. quando sono presenti anche sentenze pronunciate con giudizio ordinario
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Non applicabile quando l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguarda in parte sentenze da patteggiamento e in parte sentenze da giudizio ordinario; la procedura seguita dalla Corte territoriale è quindi corretta
Norma che disciplina l'accertamento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ricorda i criteri interpretativi (programmazione unitaria, elementi indiziari) cui attenersi per il riconoscimento del vincolo
Richiamato in relazione alla rideterminazione della pena e al superamento del limite massimo per la sospensione condizionale: la rideterminazione può far superare il limite (due anni) comportando la revoca della sospensione già concessa
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti: i reati di narcotraffico richiamati nella decisione sono valutati alla luce della loro omogeneità offensiva, ma la Corte ha ritenuto decisivi altri elementi (tempi, diversità delle sostanze, partecipazione) per escludere la continuazione
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in Cassazione: applicata alla luce del rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'art. 188 disp. att. non si applica automaticamente quando fra le sentenze oggetto di verifica della continuazione vi siano decisioni pronunciate sia con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) sia con giudizio ordinario; il giudice dell'esecuzione può seguire una procedura ordinaria e valutare la continuazione complessivamente
- La revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione è legittima se, a seguito della riunione o rideterminazione delle pene, la sanzione complessiva supera il limite legale (es. due anni); ciò rientra nelle competenze del giudice dell'esecuzione e non implica necessariamente violazione del giudicato
- Il riconoscimento della continuazione richiede la ricostruzione, su base probatoria, di un "programma criminoso" unitario: occorrono indicatori concreti (omogeneità dell'offesa, contiguità spazio-temporale, modalità, partecipazione comune, sistematicità) e non bastano indizi vaghi o mere congetture
- Non è necessario che tutti gli indicatori di unità siano presenti contemporaneamente; alcuni elementi significativi possono essere sufficienti, ma la motivazione deve essere adeguata e congrua per resistere al sindacato della Cassazione
- Le valutazioni di merito del giudice dell'esecuzione (es. sulla rilevanza degli intervalli temporali, delle diverse sostanze o dell'estemporaneità delle condotte) sono in genere insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; una diversa rilettura dei fatti da parte del ricorrente non è di per sé sufficiente
- Decisioni precedenti di riconoscimento della continuazione in sede di cognizione non vincolano automaticamente il giudice dell'esecuzione, che può pervenire a una diversa valutazione sulla base degli elementi di fatto e della regolare motivazione
- Nei reati di evasione, l'intrinseca estemporaneità e la separazione temporale tra le condotte sono indici significativi per escludere la continuazione, a meno che non emergano elementi che dimostrino una programmazione unitaria
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