Cassazione Penale, Ordinanza n. 31594/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era non deducibile in sede di legittimità: la censura mirava infatti a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente, all'imputato sono state poste a carico le spese processuali e la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale, sostanzialmente contestando la valutazione del compendio probatorio e chiedendo una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza non entra nel merito della sua applicazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica del 2006 non amplia il sindacato di legittimità fino a consentire la rilettura del compendio probatorio o l'adozione di nuovi criteri di valutazione dei fatti.
Richiamata solo quale intervento legislativo che ha inciso sull'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. senza mutare la natura del controllo di legittimità sulla motivazione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito con una diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può risolversi nella mera prospettazione di una valutazione alternativa e più favorevole delle risultanze processuali; occorre invece un effettivo confronto con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. non ha trasformato la Cassazione in un terzo grado di merito: il sindacato resta limitato alla verifica di vizi logici e giuridici della motivazione, non alla rilettura delle prove.
- Quando il ricorso è inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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