Cassazione Civile, Ordinanza n. 17509/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d’acqua che hanno interessato il negozio di parrucchiera della resistente, ritenute provenire dal terrazzo sovrastante e dal terrapieno a nord di proprietà del ricorrente. Il Tribunale aveva condannato il proprietario al risarcimento di tutti i danni; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il proprietario ha proposto tre motivi: (1) ha denunciato la violazione dell’art. 913 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare tale norma sul deflusso naturale delle acque invece dell’art. 2051 c.c.; (2) ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., contestando l’affermazione di una responsabilità da custodia per mancata impermeabilizzazione dell’area di confine; (3) ha denunciato violazione delle norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulle preclusioni, assumendo che la domanda della controparte di ottenere anche il costo dei lavori di ripristino/impermeabilizzazione fosse una domanda nuova, proposta solo in comparsa conclusionale e dunque inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 913 c.c. si applica solo allo scolo naturale delle acque tra un fondo superiore e uno inferiore e non a ipotesi in cui lo stato dei luoghi sia stato alterato da opere o costruzioni; nel caso concreto la corte di merito aveva accertato, con motivazione di fatto non sindacabile, che non si trattava di scolo naturale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la responsabilità era stata correttamente ricondotta alla mancata custodia/manutenzione del bene, in particolare alla mancata impermeabilizzazione dell’area di confine. È stato infondato pure il terzo motivo, poiché la domanda di pagamento dei costi necessari per l’impermeabilizzazione è stata considerata mera specificazione/adeguamento della originaria domanda risarcitoria, coerente con la medesima vicenda sostanziale e quindi ammissibile secondo i principi sulle domande modificative ex art. 183 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo."
La norma opera solo per lo scolo naturale delle acque tra fondi, richiedendo il mantenimento della situazione naturale dei luoghi; non si applica quando il deflusso sia stato alterato da opere o costruzioni umane.
La Corte di merito ha correttamente ricondotto la fattispecie a responsabilità da cose in custodia per mancata manutenzione/impermabilizzazione del bene, profilo non censurato con successo in cassazione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato nel terzo motivo in tema di corrispondenza tra domanda e giudizio, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare ultrapetizione o pronuncia su domanda nuova; la Corte ha escluso la violazione.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento al contenuto della domanda introduttiva; non è stata ravvisata violazione.
La modifica della domanda è ammissibile se resta connessa alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudica il diritto di difesa della controparte.
Citato nel richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla modificabilità della domanda; non direttamente applicato al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’art. 913 c.c. presuppone uno scolo naturale delle acque tra un fondo superiore e uno inferiore e non è applicabile quando il deflusso sia conseguenza di opere, costruzioni o alterazioni antropiche dello stato dei luoghi.
- La qualificazione della fattispecie come scolo naturale ovvero come responsabilità da cose in custodia è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- In tema di infiltrazioni provenienti da un immobile o da un’area di proprietà, la mancata manutenzione o impermeabilizzazione può integrare responsabilità ex art. 2051 c.c. quando il danno derivi dalla cosa in custodia.
- La domanda successivamente formulata per ottenere il costo dei lavori necessari a eliminare la causa del danno non è nuova se costituisce sviluppo o adeguamento della originaria domanda risarcitoria e resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale.
- La modifica della domanda è ammissibile quando conserva una teleologica complanarità con la pretesa originaria e non compromette le difese della controparte né allunga in modo irragionevole il processo.
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