Cassazione Civile, Ordinanza n. 20809/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IRES per l'anno d'imposta 2007, nella quale era stata negata la detrazione per spese di riqualificazione energetica sostenute su immobili concessi in locazione a terzi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente e annullato la cartella, ritenendo applicabile il beneficio anche agli immobili oggetto dell'attività d'impresa e non solo a quelli strumentali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, commi 344 e segg., della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007, sostenendo che l'agevolazione sarebbe spettata solo ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio dell'impresa e non agli immobili locati a terzi e costituenti oggetto dell'attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la detrazione per interventi di riqualificazione energetica spetta a una platea ampia di beneficiari, comprese le società e, in particolare, anche per immobili concessi in locazione a terzi. La finalità della disciplina è incentivare il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale e il testo normativo non contiene limiti soggettivi o oggettivi che escludano gli immobili locati. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché la società intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre escluso l'obbligo dell'Agenzia di versare l'ulteriore contributo unificato, in quanto le amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, commi 344 e segg., L. n. 296 del 2006
detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente
Il beneficio fiscale per la riqualificazione energetica si applica in via generale anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, e anche agli immobili concessi in locazione a terzi, poiché la ratio è incentivare il risparmio energetico dell'intero patrimonio immobiliare.
d.m. 19 febbraio 2007
È richiamato quale fonte attuativa della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, insieme alla legge n. 296 del 2006.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, sotto il profilo della violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato, che operano tramite prenotazione a debito e sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse di processo.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma introduttiva dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma ritenuta non applicabile all'amministrazione ricorrente.
Massime di principio
- La detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ha portata ampia e non è limitata ai soli immobili strumentali dell'impresa, potendo spettare anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa e alle società.
- Quando la disciplina agevolativa è finalizzata a perseguire un interesse pubblico generale, come il risparmio energetico del patrimonio immobiliare, non è consentito introdurre restrizioni non desumibili dal testo normativo.
- In tema di agevolazioni fiscali per interventi sugli immobili, occorre distinguere la disciplina specifica dell'ecobonus da quella di altre agevolazioni edilizie: il diverso tenore letterale e la diversa ratio possono giustificare ambiti applicativi differenti.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle amministrazioni dello Stato che agiscono mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
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