Cassazione Civile, Ordinanza n. 24387/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un avvocato di ottenere il pagamento di ulteriori compensi professionali per attività svolte in favore di due soggetti coinvolti in una vicenda penale. In primo grado la domanda era stata rigettata dal Giudice di Pace; in appello il Tribunale ha confermato il rigetto, ritenendo che il professionista avesse sì svolto attività difensiva, ma che il compenso liquidabile, alla luce delle tariffe applicabili, della natura e dell'esito dell'attività e del fatto che una somma era già stata percepita, fosse inferiore a quanto già incassato. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il Tribunale avesse ridotto la parcella oltre le contestazioni dei convenuti; ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2233 c.c. per avere il giudice disatteso la notula nonostante la sua presunta veridicità e l'assenza di specifiche contestazioni; ha censurato la mancata considerazione del valore probatorio della parcella e del fatto che non fosse necessario il parere di congruità dell'ordine; ha contestato la riduzione del compenso per omessa valorizzazione del prestigio e della qualità dell'attività; ha sostenuto che i pagamenti precedenti erano stati imputati a una sola posizione e che le due posizioni dei clienti erano autonome; infine ha censurato la regolazione delle spese di lite, in particolare la compensazione parziale delle spese d'appello e la conferma delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché il Tribunale non aveva negato in assoluto l'attività svolta né violato la presunzione di veridicità della parcella, ma aveva correttamente verificato la debenza delle singole voci, la loro riconducibilità alle tariffe e la congruità del compenso secondo i criteri legali, a fronte della contestazione dei clienti sulla richiesta di ulteriore pagamento. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito e, nel sesto, formulati anche in modo non specifico. Ha ritenuto inammissibile anche il settimo motivo sulle spese, osservando che la parte totalmente soccombente non può dolersi della parziale compensazione disposta nei suoi confronti e che, quanto alle spese del primo grado, mancava uno specifico motivo di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il compenso del professionista va determinato secondo le tariffe o i parametri applicabili, tenendo conto della natura, complessità, importanza, durata ed esito dell'attività svolta; il giudice può verificare e ridurre la pretesa ove non trovi riscontro nelle attività effettivamente remunerabili.
Richiamato in relazione alla presunzione di veridicità della parcella dell'avvocato come dichiarazione unilaterale assistita da presunzione semplice, superabile mediante contestazione e verifica giudiziale.
La doglianza è respinta perché il giudice, a fronte delle contestazioni, può valutare liberamente le risultanze probatorie e non viola i canoni di valutazione della prova se procede alla verifica della parcella e delle singole voci.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice, investito di una contestazione sul diritto a un ulteriore compenso, verifica anche il quantum debeatur e ridetermina il compenso entro i limiti della domanda e delle contestazioni.
Nel giudizio di opposizione o di contestazione del compenso professionale, il professionista che agisce per il pagamento assume l'onere di provare l'effettività e la consistenza delle prestazioni e la corrispondenza delle stesse alle voci richieste.
La parcella e il parere dell'ordine hanno efficacia di prova privilegiata ai fini monitori, ma non sono vincolanti nel successivo giudizio di opposizione, nel quale occorre la prova delle prestazioni e della debenza del compenso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando gli elementi di fatto e gli atti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
La regolazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Nella liquidazione del compenso tra avvocato e cliente possono essere considerati anche i risultati del giudizio e i vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il compenso dell'avvocato, la parcella è una dichiarazione unilaterale assistita da presunzione di veridicità, ma tale presunzione non impedisce al giudice di verificare la debenza delle singole voci e la congruità complessiva del credito quando il cliente contesti la pretesa.
- La contestazione del cliente, anche se non minuziosa, è sufficiente a imporre al professionista l'onere di provare le prestazioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità alle voci tariffarie invocate.
- Nel giudizio di opposizione o di cognizione sul compenso professionale, il giudice non è vincolato al parere di congruità dell'ordine professionale e può discostarsene motivando, anche sinteticamente, sulla remunerabilità o sulla riduzione di specifiche voci.
- La rideterminazione del compenso professionale secondo i criteri tariffari o parametrici, tenendo conto di natura, complessità, durata, esito dell'attività e vantaggi conseguiti dal cliente, non integra ultrapetizione se resta entro il perimetro della domanda di pagamento e della contestazione sul quantum.
- Le censure di merito che sollecitano una diversa valutazione del prestigio, della qualità dell'opera o della imputazione di pagamenti già ricevuti sono inammissibili in cassazione se non denunciano una violazione di legge specifica e se richiedono una nuova ricostruzione dei fatti.
- La parte totalmente soccombente non può lamentare la parziale compensazione delle spese di lite, poiché la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.
- In cassazione, la contestazione di un accertamento fattuale è inammissibile se il motivo non è specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione degli atti e dei fatti decisivi che si assumono trascurati.
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