Cassazione Penale, Sentenza n. 6959/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile dell'omissione di comunicazione prevista dall'art. 80 d.lgs. 159/2011 (sanzionata dall'art. 76, comma 7), per avere venduto una quota ereditaria (1/18) di un immobile per 16.666,66 euro senza segnalare l'incremento patrimoniale. I motivi di ricorso contestavano: (1) l'accertamento del dolo in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e l'asserita inosservanza del principio di non colpevolezza per ignoranza inevitabile della legge (art. 5 c.p.), lamentando altresì un'inversione dell'onere della prova da parte della Corte distrettuale; (2) la legittimità e motivazione della confisca disposta ai sensi dell'art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011, ritenuta dal ricorrente ingiustificata in quanto l'acquisto/alienazione era lecito e la misura patrimoniale sarebbe stata applicata senza adeguata valutazione della pericolosità del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito di specificità: i motivi riproponevano in sostanza le stesse argomentazioni già dedotte e rigettate in appello senza apportare nuove censure adeguatamente argomentate. In diritto la Corte ha confermato che l'obbligo di cui all'art. 80 d.lgs. 159/2011 si applica anche quando il provvedimento di prevenzione era divenuto definitivo anteriormente all'introduzione dell'obbligo (interpretazione conforme alle Sezioni Unite n. 16896/2019) e che l'ignoranza della norma integratrice del precetto penale non esclude il dolo, salvo che l'errore sia inevitabile. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della confisca prevista dall'art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011, la quale è prevista in termini obbligatori dal testo normativo ("alla condanna segue la confisca"). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. (In appello la confisca era stata ridotta a euro 16.666,66; la Cassazione non ha annullato tale statuizione essendo il ricorso inammissibile).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 80
«le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.»
La Corte ha interpretato l'art. 80 come applicabile anche ai provvedimenti di prevenzione divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della disciplina, purché la variazione patrimoniale si sia verificata dopo la decorrenza del regime sanzionatorio (continuità normativa e recepimento di disposizioni introdotte con legge 2010).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 7
«Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.»
La norma è stata letta letteralmente: la confisca segue obbligatoriamente la condanna per l'omissione; non è richiesta una valutazione aggiuntiva di "pericolosità" del bene per motivare la confisca, poiché la disposizione prevede la confisca come conseguenza diretta della condanna.
art. 5 c.p. (ignoranza della legge penale inevitabile)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ignoranza della norma integratrice del precetto penale esclude la colpevolezza solo se l'errore è inevitabile. Nel caso concreto non è stato dimostrato che il ricorrente si trovasse in una situazione di inevitabile ignoranza; al contrario la giurisprudenza richiede che l'agente, destinatario di misure di prevenzione, si adoperi per informarsi.
art. 192, comma 2, c.p.p. (onere di specificazione dei motivi)
Richiamato implicitamente per il profilo di specificità del ricorso: il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e non una mera ripetizione degli argomenti già valutati in sede di merito; la mancata specificità rende il ricorso inammissibile.
Legge 21 maggio 1982, n. 646, artt. 30 e 31
L'art. 30 (norma integratrice del precetto) e l'art. 31 (sanzione) sono stati richiamati per spiegare che l'obbligo di comunicazione è norma integratrice: l'ignoranza di tale norma può rilevare come ignoranza della legge penale solo se inevitabile; la giurisprudenza richiede agli interessati di informarsi.
Sezioni Unite, sent. n. 16896/2019
La pronuncia delle Sezioni Unite è stata utilizzata come principio consolidato: l'obbligo di comunicazione ex art. 80 si applica anche quando la misura di prevenzione è divenuta definitiva anteriormente all'introduzione dell'obbligo, purché l'evento omissivo sia successivo all'entrata in vigore della disciplina.
Corte costituzionale, sent. n. 364/1988
Richiamata per il principio su "ignorantia legis" inevitabile e per i criteri (oggettivo, soggettivo, misto) utili a valutare se l'errore sulla norma sia scusabile.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 159/2011 si applica anche ai soggetti la cui misura di prevenzione sia divenuta definitiva prima dell'introduzione della norma, purché la variazione patrimoniale sia successiva all'entrata in vigore della disciplina.
- L'ignoranza della norma che integra il precetto penale non scusa l'agente se l'errore non è inevitabile: chi è destinatario di misure di prevenzione ha il dovere concreto di informarsi presso gli uffici competenti o esperti qualora sorgano dubbi sulla liceità di acquisizioni/alienazioni patrimoniali.
- Per integrare l'elemento psicologico (dolo) dell'omissione di comunicazione non è necessario provare la finalità di occultamento; è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo normativo, salvo che non si dimostri un'inescusabile ignoranza della legge.
- La confisca prevista dall'art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011 è formulata in termini obbligatori ("alla condanna segue la confisca"): una volta accertata la violazione, la confisca del corrispettivo o di beni di valore equivalente è disposta di norma senza necessità di ulteriori valutazioni di pericolosità.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e non limitarsi a ripetere le stesse censure già formulate in appello; la mancata specificazione determina l'inammissibilità del ricorso.
- Se in una vicenda simile si contesta l'elemento soggettivo per ignoranza della legge, è strategico produrre elementi concreti che dimostrino l'impossibilità materiale di conoscere la norma (es. disguidi comunicativi ufficiali, documenti che attestino la richiesta di informazioni agli uffici competenti, deficit oggettivi), altrimenti l'argomento difficilmente regge.
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