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Sentenza

Sentenza del 25/10/2024 n. 27699 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. ha impugnato la cartella di pagamento di 1.073,68 euro, relativa a omessi o carenti versamenti IRPEF per il 2015, emessa dopo un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. In Cassazione ha dedotto: 1) l’inapplicabilità della notifica per irreperibilità assoluta e l’assenza, nella relata, di ricerche concrete; 2) l’inidoneità di un estratto non sottoscritto del tracciamento Nexive a provare il perfezionamento della notifica; 3) la mancanza, nel 2018, delle licenze necessarie a Nexive per effettuare la notifica; 4) la nullità di una notifica PEC proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite. I primi due motivi riguardavano la comunicazione dell’esito del controllo formale, che avrebbe dovuto consentire al contribuente di segnalare errori entro trenta giorni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della licenza Nexive non era stata sollevata in primo grado; il quarto perché non era riferibile con chiarezza alla vicenda, risultava nuovo e, comunque, infondato secondo il principio delle Sezioni Unite sulla notifica PEC.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il primo e il secondo motivo: la relata riportava una formula generica sull’irreperibilità, senza descrivere ricerche effettive svolte sul posto né il loro esito. L’estratto di tracciamento Nexive, privo di sottoscrizione, non poteva supplire a tale carenza né provare il perfezionamento della notifica. La comunicazione dell’esito del controllo formale è stata quindi ritenuta nulla; l’impugnazione della cartella non ha sanato il vizio, perché la comunicazione era un atto procedimentale precedente e la documentazione non provava la conoscenza o conoscibilità dell’atto né la decorrenza del termine di trenta giorni. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili; la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è rimasta assorbita. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per l’esame delle ulteriori questioni, oltre che per le spese di Cassazione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973

    per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

    La comunicazione dell’esito del controllo formale serve a informare il contribuente delle rettifiche e a consentirgli di segnalare errori o elementi trascurati entro trenta giorni. La sua conoscenza effettiva o conoscibilità deve risultare provata; una notifica viziata che non consente di accertare tale conoscenza non fa decorrere il termine.

  • Art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973

    In tema di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica, questa Corte ha chiarito che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.

    La notificazione secondo la procedura per irreperibilità assoluta richiede ricerche effettive nel luogo dell’ultima residenza nota e una relata che ne dia conto in modo espresso e riferito al caso concreto. Una formula prestampata e generica, priva dell’indicazione delle attività compiute e del loro esito, non basta.

  • Art. 143 c.p.c.

    il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.

    La procedura di notifica agli irreperibili non può fondarsi soltanto su informazioni anagrafiche o su formule generiche: occorrono ricerche concrete e la loro descrizione nella relata.

  • Art. 149 c.p.c. e art. 2697 c.c.

    I motivi relativi a tali norme sono stati esaminati congiuntamente agli altri profili sulla prova della notifica. La Corte ha ritenuto che l’estratto di tracciamento postale non sottoscritto non dimostri il perfezionamento della notificazione e non sostituisca la relata idonea.

  • Art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994

    la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati

    La regola richiamata sui pubblici elenchi è riferita alle notifiche eseguite dagli avvocati; non comporta, per la notifica PEC in esame, la nullità per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non risulti in un pubblico elenco.

  • Art. 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005

    che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005

    Per individuare l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione destinataria può essere utilizzato anche l’indice previsto dall’art. 6-ter; la disciplina citata non impone, nel caso esaminato, che l’indirizzo del mittente sia necessariamente iscritto in un pubblico elenco.

Massime di principio

  • Per ricorrere alla notificazione per irreperibilità assoluta non basta che l’indirizzo o il numero civico risultino difficili da individuare: devono essere svolte ricerche effettive nel luogo di ultima residenza e la relata deve descriverle e indicarne l’esito in modo concreto.
  • Una formula prestampata e generica nella relata non dimostra l’irreperibilità assoluta. Un estratto di tracciamento postale non sottoscritto non sostituisce la relata e non prova da solo il perfezionamento della notifica.
  • La nullità della comunicazione procedimentale che deve precedere la cartella non è automaticamente sanata dal fatto che il contribuente abbia impugnato la cartella: occorre che risulti raggiunto lo scopo dell’atto, inclusa la conoscenza o conoscibilità della comunicazione e la possibilità di esercitare tempestivamente le facoltà previste.
  • Le questioni e i fatti che non sono stati dedotti nel giudizio di primo grado non possono essere introdotti per la prima volta nei gradi successivi, salvo le eccezioni previste dalla legge; il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio l’inammissibilità della questione nuova.
  • Una censura di Cassazione deve essere collegata in modo chiaro a un fatto e a un atto effettivamente oggetto del giudizio; una contestazione astratta o non proposta nei precedenti gradi può essere dichiarata inammissibile.

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