Sentenza del 25/10/2024 n. 27692 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso l’avviso di accertamento (Omissis)/2007 per l’anno d’imposta 2003, rideterminando il reddito d’impresa di A.A. in 41.371 euro, rispetto ai 14.439 euro dichiarati. Pur in presenza di congruità agli studi di settore, aveva ricostruito i ricavi considerando chilometri percorsi, distanza media delle corse, numero delle corse e redditività media, procedendo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Firenze e dell’appello da parte della CTR Toscana, il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi: motivazione apparente e contraddittoria della sentenza; mancata allegazione all’accertamento dei parametri utilizzati; insussistenza delle gravi incongruenze necessarie per l’accertamento induttivo e violazione delle regole sull’onere della prova; omessa pronuncia su motivi d’appello; insufficienza degli elementi presuntivi per ricostruire il reddito.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la motivazione della CTR era contraddittoria, lacunosa e incomprensibile, perché non spiegava coerentemente gli elementi probatori e le ragioni per cui respingeva le contestazioni del contribuente, non consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza esame nel merito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la legittimità dell’accertamento fiscale.
Norme richiamate
Artt. 36 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 118 disp. att. c.p.c.
«in tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione»
La decisione d’appello tributaria deve esporre, anche sinteticamente, le contestazioni dell’appellante e le ragioni per cui le respinge. Se non permette di individuare le questioni decise e il percorso argomentativo, è nulla per difetto di motivazione.
Art. 111, comma 6, Cost.
«La motivazione della decisione impugnata non raggiunge, ad avviso del Collegio, il minimo costituzionale preteso dall'art. 111, comma sesto, Cost. mostra manifesta ed irriducibile contraddittorietà e comunque una motivazione perplessa e incomprensibile»
La motivazione deve raggiungere il livello minimo necessario a rendere comprensibili le ragioni della decisione. È insufficiente quando è irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile.
Massime di principio
- Una sentenza d’appello non può limitarsi a formule generiche o all’adesione alla decisione precedente: deve rendere riconoscibili le questioni affrontate e le ragioni della decisione.
- La concisione è compatibile con una motivazione valida, ma non con l’assenza di un percorso logico comprensibile o con affermazioni contraddittorie tra loro.
- Quando la motivazione è nulla per carenze decisive, la Cassazione può cassare e rinviare senza esaminare gli ulteriori motivi che dipendono dalla ricostruzione motivazionale mancante.
- La pronuncia non stabilisce se l’accertamento induttivo fosse legittimo: in situazioni analoghe, i profili sostanziali dell’accertamento restano da valutare dal giudice di rinvio quando la Cassazione decide soltanto un vizio di motivazione.
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