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Sentenza

Sentenza del 25/10/2024 n. 27692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva emesso l’avviso di accertamento (Omissis)/2007 per l’anno d’imposta 2003, rideterminando il reddito d’impresa di A.A. in 41.371 euro, rispetto ai 14.439 euro dichiarati. Pur in presenza di congruità agli studi di settore, aveva ricostruito i ricavi considerando chilometri percorsi, distanza media delle corse, numero delle corse e redditività media, procedendo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Firenze e dell’appello da parte della CTR Toscana, il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi: motivazione apparente e contraddittoria della sentenza; mancata allegazione all’accertamento dei parametri utilizzati; insussistenza delle gravi incongruenze necessarie per l’accertamento induttivo e violazione delle regole sull’onere della prova; omessa pronuncia su motivi d’appello; insufficienza degli elementi presuntivi per ricostruire il reddito.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: la motivazione della CTR era contraddittoria, lacunosa e incomprensibile, perché non spiegava coerentemente gli elementi probatori e le ragioni per cui respingeva le contestazioni del contribuente, non consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza esame nel merito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la legittimità dell’accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • Artt. 36 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 118 disp. att. c.p.c.

    «in tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione»

    La decisione d’appello tributaria deve esporre, anche sinteticamente, le contestazioni dell’appellante e le ragioni per cui le respinge. Se non permette di individuare le questioni decise e il percorso argomentativo, è nulla per difetto di motivazione.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    «La motivazione della decisione impugnata non raggiunge, ad avviso del Collegio, il minimo costituzionale preteso dall'art. 111, comma sesto, Cost. mostra manifesta ed irriducibile contraddittorietà e comunque una motivazione perplessa e incomprensibile»

    La motivazione deve raggiungere il livello minimo necessario a rendere comprensibili le ragioni della decisione. È insufficiente quando è irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile.

Massime di principio

  • Una sentenza d’appello non può limitarsi a formule generiche o all’adesione alla decisione precedente: deve rendere riconoscibili le questioni affrontate e le ragioni della decisione.
  • La concisione è compatibile con una motivazione valida, ma non con l’assenza di un percorso logico comprensibile o con affermazioni contraddittorie tra loro.
  • Quando la motivazione è nulla per carenze decisive, la Cassazione può cassare e rinviare senza esaminare gli ulteriori motivi che dipendono dalla ricostruzione motivazionale mancante.
  • La pronuncia non stabilisce se l’accertamento induttivo fosse legittimo: in situazioni analoghe, i profili sostanziali dell’accertamento restano da valutare dal giudice di rinvio quando la Cassazione decide soltanto un vizio di motivazione.

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