Sentenza del 25/10/2024 n. 27705 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente. La controversia riguardava il silenzio-rifiuto sull’istanza di adesione al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza dell’1 dicembre 2008 e due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. Con l’unico motivo, l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 18, del D.L. n. 112/2008 e dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997, sostenendo che la comunicazione di adesione fosse nulla perché presentata senza il modello prescritto dal provvedimento direttoriale e senza allegare il documento d’identità della persona fisica dichiarante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il provvedimento direttoriale potesse introdurre, senza una previsione legislativa, una causa di nullità per il mancato rispetto delle modalità formali da esso stabilite. La comunicazione è valida se permette di individuare con esattezza la volontà di aderire, il PVC interessato e il soggetto dichiarante; nel caso concreto l’Agenzia non ha dimostrato né dedotto che l’uso di una forma diversa o la mancata allegazione del documento d’identità avessero impedito tale identificazione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre spese generali del 15%, 200 euro per esborsi e oneri di legge. Non è stato applicato l’aumento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
nel disporre che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall' articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 .", non prevede che tali modalità, una volta dettate dal provvedimento direttoriale, debbano essere rispettate a pena di nullità, come invece stabilisce l'art. 4, comma 1 del provvedimento adottato. Difetta, pertanto, una fonte legislativa alla quale ricondurre tale causa d'invalidità.
La legge demanda al Direttore dell’Agenzia la definizione delle modalità della comunicazione, ma non stabilisce che la loro inosservanza comporti nullità. Un atto amministrativo non può quindi introdurre autonomamente tale sanzione in assenza di una base legislativa.
Art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La comunicazione dell'adesione del contribuente al processo verbale di constatazione, prevista dall' art. 5-bis D.Lgs. n. 218/1997 , pur se non effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è valida ed efficace ove contenga gli elementi essenziali della relativa dichiarazione, che consentano di individuare con esattezza la volontà di aderire, il p.v.c. oggetto dell'adesione ed il soggetto che presenta la stessa comunicazione.
L’adesione non è subordinata all’uso del modello formale: la comunicazione produce effetti se esprime chiaramente la volontà del contribuente e identifica il PVC e il soggetto che dichiara di aderire.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La violazione di modalità formali stabilite da un provvedimento amministrativo non determina, da sola, la nullità di un’istanza o comunicazione: occorre che la legge preveda tale conseguenza.
- Per l’adesione al PVC conta la riconoscibilità sostanziale della dichiarazione: devono risultare identificabili la volontà di aderire, il verbale cui si riferisce e il soggetto che la presenta.
- L’assenza del modello prescritto o di un allegato documentale non è di per sé decisiva se non compromette l’identificazione degli elementi essenziali. Chi contesta l’efficacia della comunicazione deve indicare quale concreta incertezza o pregiudizio ne sia derivato.
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