Cassazione Civile, Ordinanza n. 35171/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
Una società proprietaria di uno stabilimento industriale aveva stipulato con una compagnia una polizza "Incendi e rischi industriali" comprensiva degli eventi atmosferici. Dopo un nubifragio, l'acqua accumulatasi all'esterno aveva provocato la rottura di una saracinesca e l'ingresso di acqua, fango e detriti nei locali-deposito, danneggiando merci, un'autovettura e gli impianti. La compagnia aveva negato l'indennizzo ritenendo il sinistro escluso dalla garanzia, e aveva poi agito in giudizio per l'accertamento negativo del diritto all'indennizzo. La società assicurata aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennizzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda della compagnia, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, condannando l'assicurazione al pagamento dell'indennizzo. In cassazione la compagnia ha dedotto violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e del criterio di interpretazione letterale e sistematico della clausola "Eventi atmosferici", sostenendo che la polizza escludesse i danni verificatisi all'interno del fabbricato e quelli causati da accumulo esterno di acqua, anche se seguiti a eventi atmosferici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che in sede di legittimità è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, non potendo la parte ottenere una nuova lettura della clausola. Ha giudicato coerente l'interpretazione della Corte d'appello, che aveva letto complessivamente la clausola di polizza valorizzando la previsione di copertura per i danni da tempesta/nubifragio e l'eccezione che consente l'indennizzabilità dei danni interni quando l'evento atmosferico provochi rotture o brecce nei serramenti. È stato ritenuto irrilevante anche l'errore materiale nella trascrizione di una parola della clausola, perché la ratio decidendi poggiava sull'interpretazione complessiva del testo contrattuale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con atto dovuto in ordine all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come criterio di interpretazione del contratto, da applicare per ricostruire la comune intenzione dei contraenti
richiamato per affermare che le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, nel contesto complessivo del contratto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto ai soli vizi motivazionali nei limiti consentiti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti, non potendosi proporre una mera rilettura alternativa della clausola.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più letture plausibili, la scelta di una delle interpretazioni non è sindacabile in cassazione solo perché un'altra sarebbe ugualmente possibile.
- Il significato della clausola va ricostruito considerando l'intero testo negoziale e mettendo in relazione le singole espressioni, non isolando una sola previsione dal contesto complessivo.
- In tema di assicurazione contro eventi atmosferici, la copertura può estendersi ai danni interni al fabbricato se l'evento atmosferico abbia provocato rotture o brecce nei serramenti o nelle strutture di chiusura, secondo la formulazione concreta della polizza.
- Un errore materiale nella trascrizione di una parola della clausola non incide sulla decisione quando la ratio decidendi sia fondata su una lettura complessiva e coerente del contratto.
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