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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17095/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando il rigetto della pretesa agli interessi disposto nei gradi di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

Una società che aveva eseguito prestazioni sanitarie e ottenuto in sede monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di interessi moratori su fatture emesse nel 2005 ha visto accolta l’opposizione dell’azienda sanitaria. In appello la società ha rinunciato alla domanda di interessi previsti da specifiche norme sui rapporti sanitari, insistendo per gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e, in subordine, per gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e relativi effetti dalla costituzione in mora o quantomeno dalla domanda. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe respinto la domanda per mancata prova della mora, pur in presenza di riconoscimenti della controparte; 2) nullità della sentenza/procedimento per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando una decisione a sorpresa; 3) violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., assumendo che fatture e ricorso monitorio avessero comunque costituito in mora l’ente sanitario e che gli interessi dovessero decorrere almeno dalla domanda. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, rilevando in sintesi che la costituzione in mora era fatto costitutivo della pretesa agli interessi, che l’art. 101, comma 2, c.p.c. non era applicabile ratione temporis al giudizio, e che per le obbligazioni delle aziende sanitarie locali non opera la mora ex re ma serve un formale atto di costituzione in mora, non potendo bastare la mera emissione delle fatture o il ricorso monitorio privo di domanda di interessi legali.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice rileva d'ufficio la mancanza di un fatto costitutivo della domanda, come la costituzione in mora necessaria per gli interessi richiesti.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta generica; per la non contestazione occorre individuare con precisione l'oggetto rimasto incontestato.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione è stata considerata immotivata, perché non spiegava in che modo il giudice avesse errato nella valutazione della prova.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Non applicabile al giudizio perché introdotto dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009 e quindi ratione temporis inoperante.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato solo in collegamento alla doglianza sulla decisione a sorpresa, ma il motivo è stato respinto per inapplicabilità della norma processuale invocata.

  • art. 1219 c.c.

    La costituzione in mora richiede un atto scritto diretto al debitore che esprima chiaramente la richiesta di adempimento; non bastano fatture o mere allegazioni.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi moratori presuppongono la mora del debitore; in assenza di costituzione in mora, la domanda è infondata.

  • art. 1284 c.c.

    Gli interessi legali non sono riconoscibili se la relativa domanda non era stata proposta nel ricorso monitorio e, comunque, se manca la mora.

  • art. 2943 c.c.

    La costituzione in mora può anche valere come atto interruttivo della prescrizione, ma deve contenere gli elementi soggettivi e oggettivi richiesti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • d.lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5

    Gli interessi moratori ex disciplina sui ritardi di pagamento non sono riconosciuti in assenza dei relativi presupposti nel rapporto considerato dal giudice di merito.

  • artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1036 del 1962

    La domanda fondata su tali disposizioni era stata proposta solo in comparsa di risposta e non nel ricorso monitorio; in appello la parte vi ha rinunciato.

  • artt. 28 e 29 d.M. n. 145 del 2000

    Richiamati come norme succedanee alle disposizioni del d.P.R. n. 1036 del 1962, ma la relativa domanda non è stata coltivata in cassazione.

  • d.l. n. 382 del 1989, art. 5, comma 1

    Serve a fondare l'applicazione della contabilità di Stato alle USL/ASL e la natura querable delle obbligazioni dell'ente sanitario.

  • l. n. 8 del 1990

    Conversione del d.l. n. 382/1989, richiamata per confermare il regime di tesoreria pubblica delle aziende sanitarie.

  • l. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13

    Ha introdotto l'art. 101, comma 2, c.p.c.

  • l. n. 69 del 2009, art. 58

    Prevede l'applicazione delle nuove disposizioni solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • Quando si domanda il pagamento di interessi moratori per ritardato adempimento, la mora del debitore costituisce un fatto costitutivo della pretesa e deve essere allegata e provata dal creditore.
  • Il giudice non viola l'art. 112 c.p.c. se rileva d'ufficio la mancanza di un fatto costitutivo della domanda; non si tratta di eccezione in senso stretto, ma di verifica della sussistenza dei presupposti della pretesa.
  • La disciplina della cd. "sentenza a sorpresa" non si applica ai giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009.
  • Per le obbligazioni delle aziende sanitarie locali, soggette al regime di contabilità di Stato e qualificabili come obbligazioni querable, la semplice scadenza del termine o l'emissione delle fatture non bastano a costituire in mora l'ente: occorre un formale atto scritto di costituzione in mora.
  • Un atto di costituzione in mora deve contenere l'indicazione del debitore e la chiara intimazione o richiesta di adempimento; in mancanza, non maturano gli interessi moratori richiesti.
  • Gli interessi legali non possono essere riconosciuti se la relativa domanda non è stata introdotta nel titolo processuale originario e, comunque, non possono decorrere da una domanda giudiziale quando il capitale sia già stato pagato prima della proposizione della domanda stessa.

Come è indicizzato

MaterieMoraImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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