Cassazione Civile, Ordinanza n. 09001/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso, in data 3 aprile 2012, delle trattenute IRPEF e delle addizionali operate sull'indennità di incentivo all'esodo percepita nel 2003, sostenendo che il mancato riconoscimento del beneficio fiscale applicato a lavoratrici di pari età integrasse una disparità di trattamento. Pur ammettendo che, astrattamente, potesse risultare decorso il termine decadenziale dalla data del versamento dell'imposta, egli assumeva che il dies a quo dovesse essere individuato nella data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di giustizia UE che aveva rimosso la disparità di trattamento, avvenuta solo il 12 aprile 2008. L'Agenzia delle Entrate, dopo il diniego al rimborso, aveva resistito nei precedenti gradi e in cassazione deduceva, con unico motivo, la violazione degli artt. 38 d.P.R. 602/1973 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la pronuncia della Corte di giustizia, pur retroattiva, non incide sui rapporti esauriti e non fa rivivere un diritto al rimborso già decaduto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la retroattività della pronuncia della Corte di giustizia, che accerti il contrasto di una norma tributaria con il diritto dell'Unione, non travolge i rapporti ormai esauriti, poiché prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Ne consegue che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento del tributo e non dalla successiva pronuncia europea. Poiché nel caso concreto il termine era già decorso prima della decisione della CGUE, la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre posto le spese del residuo a carico dell'intimato, compensando quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine per proporre istanza di rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento dell'imposta; la successiva pronuncia che dichiari il contrasto della norma con il diritto UE non lo sposta né riapre rapporti ormai esauriti.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale norma sul termine decadenziale per il rimborso nel processo tributario; non consente di superare la decadenza già maturata.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito.
Cass., Sez. U., 16/06/2014, n. 13676
Viene richiamata come precedente conforme al principio per cui la retroattività delle pronunce di illegittimità o di contrasto con il diritto UE non travolge i rapporti esauriti.
Cass. 27/07/2021, n. 21419
"il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario"
Conferma che la pronuncia della Corte di giustizia non sposta il dies a quo del termine di decadenza per il rimborso.
Massime di principio
- La pronuncia della Corte di giustizia UE che accerti il contrasto di una disposizione tributaria con il diritto dell'Unione ha efficacia retroattiva sul piano sostanziale, ma non fa rivivere diritti al rimborso ormai decaduti per decorso del termine previsto dalla legge.
- In materia di rimborso di imposte sui redditi, il termine decadenziale decorre dal versamento del tributo, non dalla data della successiva decisione che riconosca l'illegittimità della pretesa fiscale.
- L'esigenza di certezza dei rapporti giuridici impedisce che rapporti tributari definitivamente esauriti siano riaperti per effetto di sopravvenute pronunce di illegittimità costituzionale o di incompatibilità con il diritto UE.
- Quando la decisione di legittimità rilevi solo una questione di diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare e decidere nel merito respingendo l'originaria domanda.
- La retroattività delle decisioni della CGUE non incide sui termini decadenziali già spirati per l'esercizio dell'azione di rimborso, se il contribuente non ha agito entro il termine computato dal versamento dell'imposta.
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