Cassazione Civile, Ordinanza n. 19700/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (usufruttuaria e proprietaria)
La controversia
La controversia riguardava l’esistenza di una servitù di passaggio su alcuni terreni siti in Atina. I proprietari dei fondi asserviti avevano proposto azione negatoria servitutis per far dichiarare l’inesistenza di qualsiasi servitù a favore del fondo confinante. Le convenute avevano resistito sostenendo di avere acquistato il diritto di passaggio in base agli atti di provenienza, oppure per usucapione, e solo in appello avevano anche invocato la servitù per destinazione del padre di famiglia, deducendo che la strada era stata creata a seguito del frazionamento di un unico originario fondo. La Corte d’appello aveva accolto questa ultima prospettazione e riconosciuto la servitù ex art. 1062 c.c. Il ricorrente per cassazione censurava la statuizione sulle spese del primo grado, lamentando violazione dell’art. 329 c.p.c. e vizio motivazionale, perché la domanda fondata sulla destinazione del padre di famiglia era stata introdotta solo in appello e quindi, a suo dire, non avrebbe potuto incidere sulle spese del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha chiarito che il vizio di motivazione deducibile in cassazione non è il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà, ma solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente o radicalmente incomprensibile. Quanto alla doglianza giuridica, ha affermato che, quando la sentenza di appello riforma anche solo in parte la decisione di primo grado, il giudice del gravame deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, perché la soccombenza va valutata in modo unitario sull’esito finale della lite; opera inoltre l’effetto espansivo interno della riforma ex art. 336, comma 1, c.p.c. Perciò, la circostanza che il titolo della servitù sia stato dedotto solo in appello non esclude il potere-dovere del giudice di riformare anche la statuizione sulle spese del primo grado. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamo ritenuto non pertinente alla questione decisa, perché la norma riguarda l’acquiescenza alla sentenza e non il regolamento delle spese in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato evocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma la doglianza è stata respinta perché infondata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
L’obbligo di motivazione resta violato solo nei casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra una nullità processuale deducibile in cassazione.
La Corte d’appello aveva riconosciuto la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
La domanda di servitù per destinazione del padre di famiglia, proposta in appello, è stata ritenuta ammissibile perché relativa a un diritto autodeterminato.
La riforma della sentenza produce effetto anche sulle statuizioni dipendenti, compresa quella sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02
È stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o risulti obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
- In caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, il giudice d’appello deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio, poiché la soccombenza va apprezzata unitariamente in relazione all’esito finale della lite.
- L’introduzione in appello di una diversa fonte costitutiva di un diritto autodeterminato non viola di per sé il divieto di nuove domande, se l’oggetto del diritto resta identico e la modifica riguarda soltanto il titolo giuridico dedotto.
- La statuizione sulle spese non si fraziona per singoli gradi o fasi, ma segue l’esito complessivo della controversia; l’eventuale circostanza che una parte abbia introdotto in appello un’eccezione o un titolo non prospettato in primo grado non impedisce al giudice di adeguare le spese al nuovo esito della lite.
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