Cassazione Civile, Ordinanza n. 25975/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente in tema di rimborso dei tributi versati in occasione del terremoto della Sicilia orientale del dicembre 1990. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. con l. n. 123/2017, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che il limite delle risorse stanziate e la riduzione al 50% del rimborso incidessero soltanto sulle modalità di erogazione e non sul diritto al rimborso. L'Ufficio ha quindi contestato la perdurante operatività dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rimborso dei tributi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che lo jus superveniens invocato dall'Agenzia non incide sul diritto al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, ma riguarda solo i limiti delle risorse stanziate e, al più, le successive questioni relative ai provvedimenti liquidatori e alla fase esecutiva o di ottemperanza. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in mancanza di disposizioni transitorie, la sopravvenienza normativa che introduca un diverso procedimento amministrativo di rimborso non si applica ai giudizi in corso. Poiché la sentenza impugnata si è conformata a tali principi, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della contribuente e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per dedurre il vizio di violazione di legge, utilizzata dall'Agenzia per censurare la decisione di merito
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
disposizione sul rimborso dei tributi versati dai soggetti colpiti dal sisma del 1990; i limiti di risorse e la riduzione al 50% non incidono sul diritto sostanziale al rimborso, ma sulle modalità di erogazione
art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. con l. n. 123/2017
norma sopravvenuta richiamata dall'Agenzia; secondo la Corte non incide sulla questione del diritto al rimborso nei giudizi in corso in assenza di disposizioni transitorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
richiamato in relazione al contributo unificato e alla sua disciplina per le amministrazioni pubbliche
legge di riferimento del regime speciale di rimborso per i tributi versati in relazione al sisma del 1990
intervento normativo sopravvenuto che ha modificato la disciplina del rimborso, ma senza effetto sui giudizi pendenti in assenza di disciplina transitoria
legge di conversione del d.l. n. 91/2017
Massime di principio
- In materia di rimborsi tributari, una sopravvenienza normativa che limiti le risorse stanziate o riduca la percentuale erogabile non incide necessariamente sull'an debeatur, quando dal testo della legge emerge che il diritto al rimborso resta fermo e le limitazioni operano solo sul quantum o sulle modalità di pagamento.
- In assenza di disposizioni transitorie, l'introduzione di un nuovo procedimento amministrativo di rimborso non si applica ai giudizi già pendenti, restando regolati dalla disciplina previgente.
- Quando la censura investe solo la fase liquidatoria o esecutiva del rimborso, essa non è idonea a escludere il diritto sostanziale già accertato dal giudice di merito se quest'ultimo si è conformato ai principi di legittimità consolidati.
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