Cassazione Penale, Sentenza n. 30917/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 09/12/2024 che aveva rigettato la sua istanza di dissequestro di metalli preziosi (prodotto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. S.p.A.) o, in alternativa, del controvalore in denaro. Ha sostenuto di essere terzo estraneo e proprietaria dei beni depositati presso Esposito Group Spa, di aver un contratto valido ed efficace riconosciuto dal G.i.p., di essere di buona fede e di vantare diritti di garanzia (anche ipoteca preesistente). Ha invocato la tutela prevista dal d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) per i terzi creditori e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua impugnazione ex art. 322-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: l'impugnazione era, in sostanza, ripropositiva di questioni già esaminate e rigettate con provvedimento del 24/11/2023 (effetti preclusivi non contestati), mancavano elementi di novità. Inoltre l'eventuale risultato favorevole non avrebbe avuto un'efficacia immediata nello stato giuridico della ricorrente: l'amministratore giudiziario era stato autorizzato alla vendita dell'oro e ad aver versato il ricavato nel Fondo Unico Giustizia; le eventuali pretese del terzo vanno fatte valere e verificate nel procedimento di accertamento dei crediti previsto dal d.lgs. 159/2011 (artt. 52 ss., 57 e segg.), o tramite l'amministratore giudiziario (art. 56) e non mediante l'incidente cautelare reale ex art. 322-bis. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per inammissibilità con colpa non esclusa.
Norme richiamate
L'appello cautelare reale proposto ai sensi dell'art. 322-bis deve contenere elementi nuovi o specifici e, se meramente ripropositivo di istanze già decise, è inammissibile per effetto delle preclusioni procedurali
d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), artt. 52 e ss.
La tutela dei terzi creditori contro misure patrimoniali preventive è regolata dal codice antimafia: il terzo deve proporre la domanda per il riconoscimento del credito, che sarà verificata nel procedimento di formazione dello stato passivo (art. 57 e ss.). Tale procedura è il corretto canale per ottenere soddisfazione dei crediti relativi a beni sottoposti a misure preventive o sequestri
L'amministratore giudiziario può subentrare nella gestione e decide sulle richieste contrattuali dei clienti; pertanto le facoltà contrattuali del sottoscrittore possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario
Prevede la fissazione di udienza per la verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo, meccanismo applicabile ai terzi creditori che richiedono il riconoscimento del credito sui beni sequestrati
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
"art. 104-bis disp. att. c.p.p."
Richiamato per collegare le disposizioni del codice antimafia alla materia del sequestro preventivo e dei diritti dei terzi creditori
Principi di specificità e di motivazione richiesti per l'appello cautelare: il gravame deve indicare punti e motivi dell'impugnazione in modo adeguato
Prevede la condanna per la parte che ha proposto ricorso in cassazione quando il motivo è inammissibile e non sussista l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui ha dato luogo alla sanzione pecuniaria
"art. 416, commi 1,2,3 cod. pen."
Norma relativa all'organizzazione criminale richiamata quale parte del contesto processuale principale; non è stata direttamente interpretata per riconoscere diritti alla terza ricorrente, ma inquadra il procedimento principale in cui è avvenuto il sequestro
Massime di principio
- Un terzo che sostiene di essere proprietario di beni sottoposti a sequestro deve provare la titolarità e la buona fede, ma l'azione corretta per ottenere soddisfazione è la domanda di riconoscimento del credito nel procedimento previsto dal d.lgs. 159/2011 (verifica dello stato passivo, art. 57 e ss.), non necessariamente un incidente cautelare reale volto al dissequestro
- Se una richiesta di dissequestro è già stata decisa negativamente e non vengono addotti elementi nuovi o precedentemente non conosciuti, l'impugnazione successiva è inammissibile per riproposizione
- La vendita autorizzata del bene sottoposto a sequestro e il versamento del ricavato in apposito fondo (es. F.U.G.) ostano alla restituzione immediata del bene: il terzo può rivalersi attraverso il procedimento di riconoscimento crediti o nei confronti dell'amministratore giudiziario
- Perché un'appello cautelare sia ammesso e produca effetti utili deve prospettare un risultato concreto e immediatamente vantaggioso per l'impugnante; la mera affermazione di buona fede senza spiegare perché si sia esentati dalla procedura concorsuale prevista dal Codice Antimafia non è sufficiente
- Quando l'amministratore giudiziario è legittimato a gestire le richieste contrattuali (art. 56 d.lgs. 159/2011), le pretese dei clienti possono essere esaminate dall'amministratore stesso o nel procedimento di verifica dei crediti; il ricorso al giudice dell'incidente cautelare non sostituisce tale iter
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