Cassazione Penale, Sentenza n. 30913/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per due motivi: 1) violazione di legge per non aver applicato l'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada, che dispone la riduzione fino a un terzo della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente quando il giudizio penale si definisce ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà nella determinazione della durata della sospensione della patente. Il ricorso nasce dopo che la Corte aveva già annullato con rinvio la precedente decisione del Gip, richiedendo la sostituzione della revoca della patente con la sospensione alla luce della sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (contraddittorietà) e ha annullato senza rinvio solo la parte della sentenza che aveva determinato la durata della sospensione della patente perché il Tribunale non aveva applicato la riduzione prevista per il rito di cui all'art. 444 c.p.p. La Corte ha pertanto rideterminato direttamente la durata della sospensione da 4 anni a 2 anni e 8 mesi (4 anni meno un terzo). Il resto della sentenza impugnata è stato confermato.
Norme richiamate
art. 222, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada)
prevede che, in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la durata della sanzione amministrativa sia diminuita fino a un terzo
Il giudice deve ridurre la durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) fino a un terzo quando il condannato ha definito il processo con il rito previsto dall'art. 444 c.p.p.; omessa applicazione comporta annullamento e rettifica da parte della Cassazione
art. 444 cod. proc. pen.
disciplinante la definizione del giudizio penale mediante patteggiamento
La scelta del rito di definizione del giudizio comporta il beneficio della riduzione della sanzione amministrativa accessoria previsto dall'art. 222, comma 2-bis, c.d.s.
art. 589-bis c.p. (omicidio colposo stradale)
riferimento alle circostanze aggravanti previste ai commi secondo e terzo
In assenza delle circostanze aggravanti previste dai commi 2 e 3, non può disporsi automaticamente la revoca della patente: va valutata la misura amministrativa più tenue (sospensione) e adeguatamente motivata
Sentenza Corte costituzionale n. 88/2019
esclude la possibilità di applicare in via automatica la revoca della patente in caso di condanna per omicidio colposo stradale se non sono contestate le circostanze aggravanti
Ha impedito la revoca automatica della patente per omicidio colposo stradale in assenza di aggravanti, imponendo al giudice di motivare e valutare misure meno gravose
Sentenza Corte di cassazione n. 11582/2024
precedente annullamento con rinvio della decisione del Gip che aveva disposto la revoca della patente
Ha già rilevato l'illegittimità della revoca automatica e ha determinato il rinvio per verifica e nuova determinazione della misura amministrativa
Massime di principio
- Quando il processo si definisce con il patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice deve applicare la riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada alla durata delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente).
- La revoca della patente per reati stradali non è automatica: se non ricorrono specifiche aggravanti previste dalla norma, il giudice deve considerare la sospensione come misura alternativa e motivarla adeguatamente; la Corte costituzionale ha escluso l'automatismo.
- La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza e rettificare direttamente la durata di una sanzione accessoria (senza rinvio) quando la violazione di legge è pacifica e la misura applicabile è determinabile in via diretta (es. riduzione di un terzo per il rito).
- Nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve tener conto di eventuali periodi di sospensione già decorso per provvedimenti amministrativi precedenti.
- Motivi di vizio di motivazione possono essere dichiarati inammissibili se il giudice ha fornito una spiegazione coerente e congrua delle ragioni che hanno portato alla scelta della misura, salvo che la motivazione sia realmente contraddittoria o mancante.
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