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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31130/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge circa la valutazione della credibilità della persona offesa e del figlio minore, nonché presunta errata applicazione degli artt. 533 e 603 c.p.p. e delle fattispecie penali (artt. 612, 612-bis e 591 c.p.), sostenendo che i giudici di merito hanno fondato la condanna su dichiarazioni non riscontrate, con omissione di considerare interessi economici (intestazione dell'immobile) e possibile indottrinamento/alienazione del minore e chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria; (2) omissione di pronuncia sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sollevata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo ha ritenuto infondate le censure perché consistono in una diversa valutazione delle prove, materia riservata al giudice del merito, e non ha rilevato manifeste illogicità o contraddizioni nella motivazione dell'appello. Ha altresì ritenuto che vi fossero riscontri (es. deposizione di testimoni e constatazioni di intervenuti) a supporto della ricostruzione dei giudici di merito. Sul secondo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza d'interesse, essendo la doglianza incapace di produrre un esito favorevole in giudizio di rinvio; inoltre la riduzione di pena in appello è stata ritenuta motivata e non idonea a giustificare il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ricordato l'obbligo di anonimizzazione in caso di diffusione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata nella qualificazione del concorso di reati; utilizzata per la determinazione del titolo di reato e della responsabilità concorrente.

  • art. 572 c.p.

    Fattispecie originaria richiamata in riferimento ai maltrattamenti familiari inizialmente contestati e poi riqualificati dai giudici.

  • art. 612 c.p., comma 2

    Norma sulle minacce; impiegata nella ricostruzione dei fatti ritenuti commessi dopo la separazione e nella valutazione della lieve/plurale gravità.

  • art. 612-bis c.p.

    Fattispecie sullo stalking/atti persecutori: la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza degli elementi della norma fosse questione di merito, adeguatamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 591 c.p.

    Riferimento al reato connesso (abbandono di minori): la Corte ha ritenuto sussistenti riscontri di merito a supporto della condanna per l'episodio contestato.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'appello e alle conseguenze di una rinnovazione istruttoria; la Corte ha chiarito che la mancata rinnovazione non è viziata senza concreta dimostrazione della necessità del mezzo istruttorio.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha richiamato l'onere di dimostrare la necessità del mezzo probatorio per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio.

  • art. 611 c.p.p. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    Richiama le regole di trattazione del ricorso in Cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso è stato trattato per iscritto ai sensi della norma modificata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; invocata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Richiamata in tema di vizi deducibili in cassazione per nuove prove sopravvenute; la Corte ha rilevato che non ricorrono le condizioni per invocare tale vizio.

  • art. 610 c.p.p.

    Norma sull'assegnazione alle sezioni della Corte: la sentenza ricorda che l'organizzazione interna prevista dall'art. 610 non ostacola la declaratoria di inammissibilità da parte della sezione che ha trattato il ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ordina l'anonimizzazione delle generalità in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di ri-valutazione del merito: critiche che chiedono una diversa lettura delle prove o una diversa valutazione della credibilità sono inammissibili salvo che emergano mancanze, illogicità manifeste o contraddizioni nella motivazione.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è necessario dimostrare concretamente la necessità del mezzo probatorio, non bastano mere ipotesi difensive o supposizioni generiche (es. 'indottrinamento' del minore).
  • Le contestazioni sulla attendibilità di testi minorenni richiedono elementi concreti che colleghino la loro condizione psicologica a un vizio probatorio; semplici ipotesi di alienazione parentale non sono sufficienti a invalidare la valutazione del giudice di merito.
  • La mancata pronuncia sulle attenuanti generiche può risultare inammissibile nei casi in cui l'eventuale accoglimento non produrrebbe effetti utili in sede di rinvio; il giudice può legittimamente non riconoscere le attenuanti in assenza di elementi positivi rilevanti.
  • La riformulazione della qualificazione giuridica dei fatti (es. da maltrattamenti a minacce) rientra nelle competenze del giudice di merito se adeguatamente motivata e sorretta dalle risultanze probatorie.

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