Cassazione Penale, Sentenza n. 30908/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per detenzione di n. 8850 DVD, ritenuti provento di illecita duplicazione. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'affermazione della responsabilità per ricettazione/possedimento di materiale illecitamente duplicato, sostenendo che non vi è prova del suo concorso nel reato presupposto (assenza di apporto materiale, trovandosi all'interno del locale a sistemare CD/DVD mentre il correo aveva le chiavi) e che non sono stati effettuati accertamenti sui supporti per verificare l'illecita duplicazione (verificata solo la non funzionalità). Inoltre censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con prevalenza sulla recidiva contestata e contesta il criterio di comparazione delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, ritenendo che il ricorrente non abbia indicato in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del petitum (violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p.). La Corte ha inoltre rilevato che talune doglianze (in particolare l'omessa verifica sui CD/DVD) non erano state sollevate in appello e risultano quindi inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte ha poi osservato che il ricorrente chiede una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, conducendo all'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Utilizzato insieme all'art. 581 per motivare l'inammissibilità dovuta all'assenza di specificità delle doglianze.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Si riferisce ai vizi della motivazione deducibili in cassazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte ha richiamato l'onere di specificare su quale profilo della motivazione si fondi ciascuna censura, evitando denunce promiscue e cumulativa dei vizi.
Impedisce che in cassazione siano dedotte questioni non sollevate in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa all'omessa verifica sui supporti perché non proposta in sede di appello.
Norma menzionata in relazione alla contestata attenuante (si comprende che il ricorrente chiedeva il riconoscimento/estensione dell'attenuante ma la questione è stata ritenuta parte della censura generica e non resa decisiva in cassazione).
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: indicare esattamente le ragioni di diritto e i punti di fatto contestati; motivi vaghi o cumulativi portano all'inammissibilità.
- Non è possibile introdurre in cassazione questioni non sollevate in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.); chi vuol far valere una nuova censura deve proporla già in appello.
- La Corte di legittimità non svolge funzione di merito: non può riconsiderare liberamente la valutazione probatoria dei giudici di merito; rimangono inammissibili richieste di nuova valutazione dei fatti.
- Quando si denunciano vizi della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), occorre distinguere chiaramente se si contesta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e indicare le parti specifiche della decisione interessate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni economiche (es. pagamento in favore della Cassa delle ammende); pertanto è importante curare la forma e la specificità del ricorso.
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