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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10239/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società fornitrice di servizi di trasporto latte aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di varie fatture relative al periodo gennaio/agosto-settembre 2003. La controparte aveva proposto opposizione deducendo che una fattura recava una quietanza di pagamento, con annotazione manoscritta "pagato 8/9/2003" e una parte dattiloscritta attestante l'incasso di tutte le fatture fino a quella data. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo necessaria, per superare la scrittura, una querela di falso. In appello la società creditrice aveva proposto querela di falso, sostenendo che la parte dattiloscritta fosse stata aggiunta successivamente e abusivamente; la querela era stata accolta e la falsità materiale della scrittura accertata. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2702, 2697, 2727, 2729, 132 c.p.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avrebbe invertito l'onere probatorio e non avrebbe dato adeguata prova della postuma apposizione della frase dattiloscritta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la circostanza se la frase dattiloscritta fosse presente o meno al momento della sottoscrizione, sostenendo che la motivazione avrebbe dato per presupposta tale assenza invece di accertarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente fondato l'accertamento della falsità su una valutazione complessiva di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: diversa stampa tra il testo della fattura e il testo contestato, caratteri molto piccoli, inserimento materiale nello spazio tra il testo e la dicitura manoscritta "pagato", e contenuto della dichiarazione non coerente con la sola fattura in cui era apposta. Non vi è stata quindi violazione dell'art. 2697 c.c., perché il giudice di merito non ha semplicemente invertito l'onere della prova, ma ha ritenuto raggiunta la prova della falsificazione tramite presunzioni. È stata anche esclusa l'omessa motivazione, poiché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo sufficiente e non era tenuta a confutare analiticamente tutti gli argomenti difensivi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il "fatto decisivo" indicato non era omesso ma costituiva l'esito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito; inoltre, la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e operava comunque il filtro dell'art. 348-ter c.p.c. per doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta; tuttavia tale efficacia viene meno se il documento è accertato come materialmente falsificato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non risulta violato quando il giudice di merito accerta la falsità sulla base di elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti; non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento della falsità se gli indizi sono idonei a sorreggere il ragionamento inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate per gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti sussistenti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è stata ritenuta esistente, coerente e non affetta da contraddizioni insanabili.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è stata violazione del principio di disponibilità della prova, poiché il giudice ha deciso sulla base del materiale istruttorio acquisito.

  • art. 116 c.p.c.

    È preclusa in cassazione la richiesta di una nuova valutazione dell'attendibilità e della concludenza delle prove già esaminate dal merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La doglianza per violazione di legge è stata respinta perché diretta in realtà a contestare il giudizio di fatto del merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Non è stato ravvisato un vizio di motivazione tale da rendere nulla la sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione al ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La falsità materiale di una scrittura privata può essere accertata anche tramite presunzioni semplici, purché gli indizi valorizzati dal giudice di merito siano gravi, precisi e concordanti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito dell'accertamento compiuto dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza impugnata espone un percorso argomentativo intellegibile e coerente, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere invocato per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio già scrutinato, specie quando il fatto indicato costituisca l'esito dell'apprezzamento probatorio e vi sia doppia conforme.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una valutazione complessiva di elementi documentali e indiziari, la parte soccombente non può ottenere in cassazione un riesame del convincimento del giudice sostituendo una lettura alternativa delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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