Cassazione Penale, Sentenza n. 2907/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Viterbo, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena conceduta in primo grado e confermato la condanna per il delitto di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter cod. pen.) con pena di dieci mesi e venti giorni; la contravvenzione per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 cod. pen.) era stata dichiarata estinta per oblazione. Il ricorso articolava tre motivi: 1) censura sulluso, non consentito a causa dellestinzione per oblazione, della condotta relativa allart. 651 per provare lelemento soggettivo del reato di cui allart. 497-ter; 2) vizio di motivazione e mancata valutazione di un errore scusabile e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che l'imputato era in servizio come responsabile della Guardia medica e avrebbe creduto legittimo l'uso del lampeggiante (richiamo allart. 177 cod. strada); 3) illegittimità della revoca della sospensione condizionale operata in assenza di impugnazione del Pubblico ministero e dunque violazione delle norme processuali che impediscono una reformatio in peius senza le necessarie premesse procedurali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (il primo per ineditezza e, comunque, manifestamente infondato; il secondo per essere sostanzialmente un ricorso in fatto fondato su una ricostruzione alternativa dei fatti e quindi non sindacabile in questa sede). Il terzo motivo è stato invece accolto: la Suprema Corte ha ritenuto che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena abbia natura costitutiva e non poteva essere disposta in assenza di impugnazione del Pubblico ministero; per tale ragione la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte che revocava la sospensione condizionale, eliminando quindi tale revoca. Per il resto la sentenza di merito è stata confermata: responsabilità per il delitto di cui allart. 497-ter e conferma della pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione; estinzione per oblazione della contravvenzione ex art. 651 cod. pen.
Norme richiamate
Norma che sanziona il possesso di segni distintivi contraffatti; la Corte ha confermato la condanna per tale reato sulla base della valutazione di merito circa la detenzione del lampeggiante illecito.
Contravvenzione per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Nel caso concreto è stata dichiarata estinta per oblazione; la Corte osserva che l estinzione per oblazione non impedisce di utilizzare i fatti emersi in relazione ad altro reato in contestazione.
art. 162-bis cod. proc. pen. (recte art. 162-bis cod. pen.)
Richiamato dal ricorso ma la Corte nota lerronea indicazione normativa; non è stato ritenuto un motivo valido a cassazione per ineditezza e manifesta infondatezza.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i vizi deducibili in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, ecc.). La Corte ha usato tali criteri per qualificare i motivi come inammissibili quando essi si risolvevano in censure di merito o inedite.
Richiamato dal ricorso in connessione con lart. 131-bis; la Corte ha valutato che i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione circa lintensità del dolo e le modalita dellazione escludendo la non punibilità.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o simili. Il ricorrente invocava tale istituto perche riteneva la condotta sporadica e di scarsa offensività; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno correttamente escluso lapplicazione in base alla prognosi sul dolo e le modalita dellazione.
Norma che consente luso dei segnali lampeggianti ai mezzi di soccorso. Il ricorrente sostiene di aver confuso lapplicabilita della norma; i giudici di merito hanno valorizzato gli elementi probatori contrari (uso per procurarsi un parcheggio, allontanamento immediato) escludendo lerrore scusabile.
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che disciplina lipotesi di reformatio in peius e i limiti dellintervento giudiziario in appello. La Corte ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale ha natura costitutiva e non poteva essere disposta in assenza di impugnazione del Pubblico ministero.
Prevede la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per prognosi negative; la Cassazione ha ricordato la natura costitutiva del provvedimento e lesigenza di rispetto delle garanzie difensive e procedurali, specie in assenza di impugnazione da parte del PM.
art. 164 e 168, comma 3 cod. pen.
Richiamate nel contesto della disciplina della sospensione condizionale e delle sue condizioni; la questione centrale rimane la procedura e la legittimità della revoca senza impugnazione del PM.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione degli elementi idonei a escludere lapplicazione di attenuanti o cause di non punibilità; i giudici di merito hanno richiamato tali criteri per motivare lesclusione dellart. 131-bis.
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
Norma che consente lannullamento della sentenza impugnata per vizio individuato in cassazione. La Corte ha annullato senza rinvio la parte impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per limiti di deduzione del ricorso; il ricorso conteneva motivi nei limiti consentiti ma alcune questioni sono state ritenute inedite e dunque inammissibili.
Massime di principio
- Lestinzionedel reato per oblazione non impedisce che i fatti emersi in relazione a quellillecito possano essere considerati dal giudice quando sono rilevanti per la valutazione di altri reati distinti.
- Le censure basate su una ricostruzione alternativa dei fatti o su questioni di merito non possono essere efficacemente dedotte in cassazione se non si prospettano vizio di motivazione specifico o travisamento della prova; tali questioni rischiano linammissibilita.
- La revoca della sospensione condizionale della pena ha natura costitutiva e implica un giudizio sulledenuo dellimputato che comporta garanzie difensive: non può essere disposta in sede di appello senza che il Pubblico ministero abbia esercitato le relative forme di impugnazione nei casi previsti, pena lannullamento.
- Le richieste di applicazione della causa di non punibilita ex art. 131-bis richiedono una valutazione concreta dellintensita del dolo, delle modalita dellazione e della offensivita del fatto; prove e circostanze che indicano finalita personali o modalita aggravanti possono legittimamente escludere lapplicazione.
- In fase di cassazione è essenziale formulare questioni di diritto precise; questioni nuove non devolute al giudice di merito o che consistono in alternative ricostruttive sono di norma inammissibili.
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