Cassazione Civile, Ordinanza n. 22167/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore nei confronti di un atto di conferimento di alcuni immobili, compiuto da un soggetto in favore di una società di diritto inglese. Il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello, il soccombente aveva sostenuto anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, assumendo che la società beneficiaria fosse stabilita in Inghilterra, che il negozio non fosse una compravendita ma un'operazione societaria complessa, e che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice inglese ai sensi della normativa interna e del regolamento UE. Con altri motivi lamentava: la mancata interruzione del processo per intervenuta estinzione/cancellazione della società dal registro delle imprese; l'erronea applicazione del principio di ultrattività del mandato con conseguente erroneità della notificazione dell'appello; l'omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla mancata produzione dell'atto di trasferimento a titolo oneroso. La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo che, non essendo stato dichiarato o notificato l'evento interruttivo, fosse operante l'ultrattività del mandato e fosse quindi possibile la notificazione presso il difensore originario della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi sulla giurisdizione perché la questione non era stata tempestivamente sollevata nel primo giudizio né proposta come motivo di appello, con conseguente formazione del giudicato interno sulla giurisdizione; per la stessa ragione ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la violazione delle norme sull'interruzione del processo può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo, non anche dalle altre parti. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando correttamente applicato il principio di ultrattività del mandato, poiché l'evento interruttivo non era stato dichiarato né notificato agli altri difensori nel giudizio di primo grado. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimata; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
azione volta alla dichiarazione di inefficacia
È la base dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore per rendere inefficace l'atto di disposizione del debitore nei suoi confronti.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione italiana; la Corte non affronta nel merito la censura perché la questione è preclusa dal giudicato interno.
Invocato dal ricorrente in combinazione con la disciplina sulla giurisdizione; ritenuto irrilevante ai fini della decisione per preclusione processuale.
art. 4 Regolamento UE n. 1215/2012
Richiamato dal ricorrente per negare la giurisdizione italiana; la Corte ne esclude l'utilizzabilità perché la questione di giurisdizione non era stata ritualmente coltivata.
art. 7, punto 1, lett. a), Regolamento UE n. 1215/2012
Richiamato dal ricorrente per contestare la giurisdizione speciale del giudice italiano; la Corte non lo applica nel merito per intervenuta preclusione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della deduzione per effetto del giudicato interno sulla giurisdizione.
Richiamato per sostenere la competenza del giudice inglese in materia societaria; motivo non esaminato nel merito per preclusione.
art. 24 Regolamento UE n. 1215/2012
Richiamato dal ricorrente per prospettare una competenza esclusiva del giudice straniero; la Corte non lo applica perché la questione è preclusa.
Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, fuori dai casi di rilevabilità officiosa, deve essere eccepito dal convenuto costituito nella prima difesa; altrimenti si forma il giudicato interno.
Richiamato in relazione all'abrogata disciplina del rilievo del difetto di giurisdizione; la Corte evidenzia che la norma non è più applicabile dal 1 settembre 1995.
Evocato nel fatto processuale per la rinnovazione della notificazione dell'appello; la Corte rileva che, in mancanza di dichiarazione/notifica dell'evento interruttivo, restava operante la disciplina dell'ultrattività del mandato.
La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito è ammissibile secondo il principio di ultrattività del mandato quando l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o notificato.
Richiamato per gli eventi che determinano l'interruzione del processo; la Corte afferma che, se non dichiarati o notificati, non incidono sulla validità della notificazione dell'impugnazione al difensore originario.
La notificazione della sentenza al procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo fa decorrere il termine per l'impugnazione nei suoi confronti, secondo l'ultrattività del mandato.
Richiamato come norma di accesso ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte qualifica i primi, terzo e quinto motivi come inammissibili e il quarto come infondato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La questione di giurisdizione del giudice italiano, quando non rientra nei casi di rilievo officioso, deve essere eccepita tempestivamente dal convenuto costituito nella prima difesa; se non viene sollevata e non è devoluta con l'impugnazione, si forma giudicato interno e il motivo successivo è inammissibile.
- La violazione delle norme sull'interruzione del processo può essere dedotta solo dalla parte nel cui interesse l'interruzione è prevista, cioè quella colpita dall'evento interruttivo; le altre parti non sono legittimate a far valere quel vizio come motivo di nullità della sentenza.
- In assenza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo nel giudizio di primo grado, opera il principio di ultrattività del mandato alle liti: il difensore originario resta legittimato a ricevere la notificazione dell'impugnazione e tale notificazione è idonea a far decorrere i termini.
- Se il motivo di ricorso presuppone una censura già preclusa per giudicato interno o inammissibilità della questione principale, anche le censure ulteriori che ne costituiscono derivazione restano inammissibili.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione, sotto profili diversi, una questione processuale già stabilizzata nei gradi di merito quando manca la tempestiva contestazione della relativa preclusione.
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