Sentenza n. 2264/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - “del provvedimento prot.n. -OMISSIS- (doc.1), trasmesso a mezzo pec in pari data, con cui il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale - in asserita ottemperanza della sentenza del TAR Lazio Roma n. -OMISSIS- ha riscontrato gli atti stragiudiziali di Invito e Diffida trasmessi dall’ -OMISSIS-, stabilendo di non poter rilasciare il certificato di regolare esecuzione relativo al progetto “-OMISSIS-”, al fine dell’erogazione del saldo pari ad € 140.000, per non aver potuto verificare l’effettiva esecuzione del progetto; 2) se ed in quanto lesivi degli interessi dell’Associazione ricorrente, della Relazione finale del 01.10.2024 della task force istituita presso l’URS per il Lazio nonché della Direttiva n.79/2023 del Ministero – entrambe non comunicate e non conosciute dalla ricorrente –; 3) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26\6\2025: per annullamento, previa sospensione degli effetti: 1) della Relazione prot.n. -OMISSIS- redatta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ministero dell’Istruzione – versata in atti nel giudizio epigrafato addì 24.04.2025 – relativa allo svolgimento del progetto “-OMISSIS-” ad opera dell’Associazione ricorrente; 2) della Relazione finale prot.n. -OMISSIS- redatta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ministero dell’Istruzione – versata in atti nel giudizio epigrafato addì 24.04.2025 – relativa allo svolgimento del progetto “-OMISSIS-” ad opera dell’Associazione ricorrente; 3) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa, se ed in quanto lesiva degli interessi della Direttiva n. 79/2023 del Ministero dell’Istruzione “… la disciplina dei controlli per la verifica della regolare ed effettiva realizzazione delle attività progettuali finanziate con i fondi di cui alla L. n. 440/1997, secondo la procedura di cui al D.M. 18/2020, e delle attività progettuali legate all’Emergenza Coronavirus gestite dall’IPSSEOA “R.A. -OMISSIS-”di -OMISSIS-”:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del certificato di regolare esecuzione del progetto e conseguente mancata erogazione del saldo di 140.000 euro, nonché le relazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale poste a fondamento del diniego
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato il diniego ministeriale di rilascio del certificato di regolare esecuzione di un progetto previsto da una Convenzione e ha chiesto anche il pagamento del saldo economico. Ha dedotto: violazione dei principi del giusto procedimento e della Convenzione; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti e sviamento; mancata considerazione della documentazione prodotta, costituita da relazioni, rendiconti, immagini, materiali digitali e contenuti online; erronea verifica svolta presso scuole e soggetti estranei al progetto, invece che presso le scuole campane effettivamente coinvolte; mancata valutazione della natura prevalentemente digitale e territoriale delle attività, realizzate nel periodo di lockdown; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 3 l. 241/1990, poiché il diniego avrebbe richiamato per relationem una relazione della task force dell'USR Lazio non allegata né resa conoscibile, senza indicare i fatti impeditivi dell'attestazione. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori relazioni dell'USR Lazio, deducendo gli stessi vizi, nonché illogicità, irragionevolezza, travisamento e sviamento in relazione alla mancata considerazione dell'ampio materiale documentale e digitale prodotto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure. Il rapporto è stato qualificato come rapporto puramente contrattuale ai sensi dell'art. 1321 c.c.: la Convenzione prevedeva che l'associazione realizzasse determinate attività assumendone la responsabilità organizzativa, tecnica ed economica, a fronte di un rimborso spese di 200.000 euro previa rendicontazione. Non ricorrono gli elementi della concessione di servizi pubblici, poiché manca il rischio operativo e il corrispettivo non deriva dagli utenti; né si tratta di un contributo pubblico attributivo di vantaggi economici, perché sussiste un rapporto sinallagmatico fondato sulla realizzazione delle attività e sulla rendicontazione delle spese. Il Ministero ha agito quale contraente che ha ritenuto non comprovata l'esecuzione del progetto, non esercitando poteri autoritativi. Il diniego del certificato di esecuzione e la mancata liquidazione del saldo attengono quindi alla fase esecutiva del rapporto e a posizioni di diritto e obbligo, tutelabili dinanzi al giudice ordinario. Il certificato di esecuzione è stato qualificato come atto di natura privatistica, riconducibile all'attività della stazione appaltante quale contraente; anche l'eventuale violazione della buona fede nell'esecuzione può essere fatta valere davanti al giudice civile o arbitrale. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione entro i termini previsti per la translatio iudicii.
La Convenzione è stata qualificata come contratto, in quanto fonte di un rapporto giuridico patrimoniale fondato su obblighi reciproci.
art. 3, comma 1, lett. vv), d.lgs. 50/2016
un contratto a titolo oneroso ... con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi
La concessione di servizi richiede il trasferimento del rischio operativo; in sua assenza, il rapporto non è qualificabile come concessione di servizi pubblici.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La deroga relativa a indennità, canoni e altri corrispettivi non consente di attrarre nella giurisdizione amministrativa controversie meramente esecutive e patrimoniali, prive dell'esercizio di poteri autoritativi.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti di concessione di beni e servizi non si applica a un rapporto bilaterale puramente contrattuale che non costituisce concessione di servizio pubblico.
La fattispecie non è stata qualificata come concessione di sovvenzioni o contributi pubblici, poiché il pagamento era previsto come rimborso spese nell'ambito di un rapporto sinallagmatico.
Non ricorre un'ipotesi di revoca amministrativa, ma una contestazione sull'esecuzione di obblighi contrattuali.
Non ricorre un annullamento d'ufficio, poiché l'atto controverso non è stato adottato nell'esercizio di un potere autoritativo di autotutela.
Le censure sulla mancata comunicazione di avvio non sono state esaminate nel merito, per il previo difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La censura relativa al difetto di motivazione non è stata esaminata nel merito, poiché la controversia è stata ritenuta devoluta al giudice ordinario.
Massime di principio
- La controversia relativa al mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione e al mancato pagamento del saldo, quando derivi dall'interpretazione e dall'esecuzione di una Convenzione avente natura contrattuale, riguarda posizioni di diritto e obbligo ed è devoluta alla giurisdizione ordinaria.
- La denominazione di una fonte negoziale come "Convenzione" non è decisiva per stabilirne la natura: occorre esaminare concretamente gli obblighi assunti dalle parti, la causa del rapporto e il criterio di remunerazione.
- Un rapporto avente a oggetto la realizzazione di attività da parte di un operatore, remunerata mediante rimborso delle spese previa rendicontazione, non integra una concessione di servizi pubblici quando manchino il rischio operativo e il finanziamento, diretto o indiretto, da parte degli utenti.
- La mera presenza di un'amministrazione pubblica e di un finanziamento pubblico non trasforma un rapporto sinallagmatico in un provvedimento di concessione di contributo ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990, quando il pagamento costituisca il corrispettivo o rimborso previsto per attività contrattualmente dovute.
- Il certificato di esecuzione, quando attesti l'adempimento di obblighi derivanti da un rapporto contrattuale, ha natura privatistica e la contestazione del suo mancato rilascio, anche sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione, spetta al giudice ordinario o all'arbitro competente.
- La giurisdizione amministrativa presuppone la contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo; non sussiste quando l'amministrazione agisca quale contraente e neghi il pagamento ritenendo non dimostrata l'esecuzione delle prestazioni pattuite.
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