Cassazione Penale, Sentenza n. 36343/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui il Tribunale, esaminata la relazione dell'amministratore giudiziario sulle società Immobilnet s.r.l., Lunaset Pubblicità s.r.l. e Lunaset s.r.l. sottoposte a confisca, ha approvato il programma e formulato raccomandazioni, ivi inclusa la proposta di parziale messa in liquidazione e la sperimentazione dell'esercizio provvisorio per Lunaset s.r.l. La ricorrente contestava: (i) errata interpretazione della nozione normativa di "perdite emerse"; (ii) mancata considerazione delle deroghe legislative connesse all'emergenza Covid-19 riguardanti la disciplina della liquidazione; (iii) omissione di considerare i crediti vantati da lei per conto di Immobilnet; (iv) che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le soluzioni alternative prospettate in contraddittorio e avrebbe adottato un approccio sanzionatorio dell'amministrazione giudiziaria; infine chiedeva la rimessione in Cassazione, quantomeno per violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto del 6 maggio 2021 non sia suscettibile di autonoma impugnazione perché ha natura interlocutoria e non definitiva: il Tribunale ha condiviso e approvato proposte dell'amministratore nell'ambito della procedura partecipata ex art. 127 c.p.p., senza pronunciare una decisione definitiva e irrevocabile sul destino delle società. La Corte ha richiamato il principio di tassatività degli strumenti di impugnazione (art. 568 c.p.p.) e gli orientamenti giurisprudenziali discordanti; ha ammesso che il decreto sarebbe impugnabile solo per eventuali violazioni della procedura partecipata (art.127 c.p.p.), non già per il merito della valutazione gestionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 41
"ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa"; "Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa"
Regola la procedura partecipata di esame della relazione dell'amministratore giudiziario e distingue tra approvazione del programma (con eventuali direttive gestorie) e, se mancano prospettive, la messa in liquidazione; il decreto adottato nel procedimento ha natura essenzialmente interlocutoria all'interno di tale fase partecipata.
Disciplina la procedura partecipata a cui il Tribunale deve conformarsi; la Corte ha sottolineato come la partecipazione di PM, difensori, ANBSC e amministratore garantisca contraddittorio, conferendo al decreto carattere non definitivo e riducendo la possibilità di impugnazione sul contenuto.
"la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possano essere impugnati"
Enuncia il principio di tassatività degli strumenti di impugnazione in diritto penale; la Corte lo applica per escludere l'impugnabilità autonoma del decreto adottato ex art. 41, salvo casi eccezionali di provvedimenti che definiscono definitivamente diritti soggettivi di rango primario.
art. 111 Cost., settimo comma
Prevede la possibilità di ricorso per violazione di legge davanti alla Corte di Cassazione quando un provvedimento abbia natura di sentenza che definisce diritti; la Corte ha ritenuto tale rimedio inadeguato nel caso di provvedimento interlocutorio che nasce da ampia partecipazione e contraddittorio.
Richiamato per evidenziare la possibilità di revocare lo stato di liquidazione, una volta rimosse le cause che lo hanno determinato; contribuisce all'argomentazione che la messa in liquidazione proposta non è necessariamente definitiva e che esistono strumenti societari per modificarne gli effetti.
Norma che disciplina gli oneri a carico della parte in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare la ricorrente alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I provvedimenti adottati nell'ambito della procedura partecipata ex art. 41 d.lgs. 159/2011 hanno generalmente natura interlocutoria: non sono impugnabili autonomamente se non incidono in modo definitivo e irrevocabile su diritti soggettivi di rango primario.
- Il principio di tassatività degli strumenti di impugnazione (art. 568 c.p.p.) limita la possibilità di ricorrere in Cassazione contro decreti amministrativi-gestori del Tribunale delle misure di prevenzione, salvo che il provvedimento abbia carattere di sentenza sostanziale.
- Se si lamentano violazioni della procedura partecipata (art.127 c.p.p.), può sussistere spazi rimediali: viceversa i vizi di merito della valutazione gestionale dell'amministratore giudiziario difficilmente sono sindacabili in sede di legittimità se il decreto è frutto di ampio contraddittorio.
- In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso per Cassazione conviene valutare se il provvedimento impugnato abbia natura definitiva o interlocutoria; in caso di natura interlocutoria, è più prudente sollevare contestazioni durante il contraddittorio o impugnare specifiche violazioni procedurali.
- Le possibili soluzioni alternative (es. revoca dello stato di liquidazione ai sensi di art. 2487-ter c.c., proseguimento di iniziative gestorie) devono essere adeguatamente documentate e prospettate nel contraddittorio per avere efficacia nella fase decisoria; l'omessa considerazione di crediti o proposte gestorie va dimostrata come causa di violazione procedurale per ottenere rimedi.
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