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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1350/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne decise in appello per violenza privata (entrambi) e, per Intilla, anche per minaccia e lesioni, deducendo cinque motivi: 1) nullità formale del decreto di citazione per errata indicazione della data di nascita e mancata identificazione di Muscarà; 2) indeterminatezza dell'imputazione relativa alla minaccia (presunta violazione dell'art. 429 c.p.p.) con compressione del diritto di difesa; 3) manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con contestazioni sull'attendibilità della persona offesa e sulla congruenza dei certificati medici e del referto 118; 4) carenza di motivazione nella mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza (art. 393 c.p. o altra fattispecie) basata sul presunto furto della bottiglia; 5) errata esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenuta invece applicabile dai ricorrenti per la presunta futilità dei motivi contestuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: il primo motivo è privo di interesse perché l'errore anagrafico non ha impedito la valida costituzione del rapporto processuale (Muscarà aveva ricevuto la notifica a mani proprie); il secondo motivo è inammissibile perché la lettura complessiva dell'imputazione e degli atti processuali consentiva ai difensori di conoscere gli addebiti; il terzo motivo è inammissibile in quanto ripropone in questa sede valutazioni di fatto già valutate e motivate in modo congruo dalla Corte territoriale circa attendibilità della persona offesa e compatibilità con il referto medico; il quarto motivo è generico e non tiene conto che il presupposto fattuale (furto della bottiglia) è risultato indimostrato in sede di merito; il quinto motivo è infondato perché la negazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è adeguatamente motivata in relazione alle gravi modalità dell'aggressione e alla gratuità della condotta. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che una apparente genericità dell'imputazione relativa alla minaccia era sanata dalla lettura complessiva degli atti e degli altri capi di accusa, che consentivano comunque al difensore di conoscere gli elementi essenziali del fatto e di difendersi.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché la gravità e la gratuità delle modalità dell'aggressione non consentivano di riconoscere l'applicabilità della norma; la valutazione richiede ponderazione complessiva degli elementi di fatto.

  • art. 393 c.p.

    La richiesta di riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stata respinta perché il fatto materiale che la giustificherebbe (il furto della bottiglia) è risultato indimostrato nel merito.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione e il pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Un errore formale nei dati anagrafici nel decreto di citazione non comporta automaticamente nullità se è dimostrato che l'imputato ha effettivamente ricevuto la notifica e l'identità è comunque ravvisabile: occorre provare il pregiudizio concreto alla costituzione del rapporto processuale.
  • L'indeterminatezza dell'imputazione va valutata nel suo complesso: la genericità di un capo può essere sanata da una adeguata lettura degli atti e degli altri elementi contenuti nel fascicolo che mettano il difensore nelle condizioni di conoscere l'addebito e di esercitare il diritto di difesa.
  • In Cassazione è molto difficile rimettere in discussione valutazioni di fatto e di credibilità effettuate dai giudici di merito, salvo che la motivazione presenti vizi logici o contraddizioni manifeste: i rilievi che ricostruiscono una diversa versione dei fatti senza dimostrare un vizio logico nella motivazione sono inammissibili.
  • La domanda di riqualificazione giuridica del fatto richiede di fondare la nuova qualificazione su circostanze fattuali già accertate o sufficientemente provate; se il fatto materiale su cui si regge la diversa ricostruzione è indimostrato, la richiesta è destinata a fallire.
  • L'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e proporzionale degli elementi di fatto: condotte caratterizzate da violenza grave o gratuità sono normalmente incompatibili con il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità.

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