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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25920/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dal diniego di rimborso degli oneri sostenuti da una società per ottenere una fideiussione prestata a garanzia del rimborso del credito IVA annuale 2007. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che, decorso il termine per rettificare il credito richiesto a rimborso, la spettanza del credito fosse divenuta definitiva e che, pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. n. 212 del 2000, dovesse essere rimborsato anche il costo della fideiussione. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia, affermando che: la garanzia non era obbligatoria, poiché il contribuente poteva scegliere la detrazione o compensazione del credito; e, in ogni caso, il rimborso dei costi fideiussori ex art. 8, comma 4, sarebbe spettato solo per fideiussioni prestate nell'ambito di attività di accertamento, non anche per quelle richieste per ottenere il rimborso del credito IVA dichiarato. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, L. n. 212 del 2000, sostenendo che il diritto al rimborso dei costi della fideiussione sorge in tutte le ipotesi in cui la garanzia sia stata prestata per ottenere il rimborso d'imposta, quando la spettanza del credito non sia più contestabile, e non soltanto a seguito di rettifica o in funzione difensiva rispetto a una pretesa dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 8, comma 4, della L. n. 212 del 2000 ha portata generale e comprende i costi di tutte le garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, senza limitazione alle sole ipotesi di fideiussioni prestate nell'ambito di un'attività di accertamento. Ha valorizzato l'interpretazione già espressa in precedenti di legittimità e la coerenza con il diritto unionale, secondo cui il sistema di rimborso dell'eccedenza IVA non deve far gravare alcun rischio finanziario sul soggetto passivo. In conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, L. n. 212 del 2000

    La disposizione impone il rimborso dei costi delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi; l'espressione non presuppone un obbligo normativo di prestare la garanzia, ma la necessità/onerosità della richiesta in relazione allo scopo perseguito.

  • artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati come disciplina del rimborso del credito IVA annuale esposto in dichiarazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso dei costi della fideiussione ex art. 8, comma 4, L. n. 212 del 2000 ha portata generale e non è limitato alle fideiussioni prestate nell'ambito di un procedimento di accertamento tributario.
  • La nozione di garanzia che il contribuente "ha dovuto richiedere" va intesa in senso funzionale: rileva che la garanzia sia stata necessaria per conseguire la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso, non che esistesse un obbligo legale di prestarla.
  • Quando il contribuente ottiene il rimborso di un credito IVA, il costo della fideiussione richiesta per tale rimborso deve essere rimborsato se la pretesa del contribuente risulta non contestabile o comunque se la garanzia è stata strumentale al conseguimento del rimborso.
  • L'interpretazione dell'art. 8, comma 4, L. n. 212 del 2000 deve essere coordinata con il diritto unionale, poiché il sistema di rimborso IVA non può tradursi in un rischio finanziario per il soggetto passivo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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