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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08846/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un autista dipendente di una società di autotrasporto ha agito per ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e festivo, sostenendo di aver lavorato oltre l'orario ordinario che assumeva applicabile in base al CCNL, e ha chiesto in via principale la condanna della datrice di lavoro e, in via solidale o comunque concorrente, anche della società committente del servizio di trasporto. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo applicabile al lavoratore il regime dell'art. 11 bis del CCNL autotrasporto merci e logistica, relativo al personale viaggiante con prestazione discontinua, con orario normale di 47 ore settimanali, e comunque ritenendo non provata in modo sufficiente l'effettuazione di lavoro straordinario. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: omessa pronuncia sulla questione dell'applicabilità dell'art. 11 bis CCNL; violazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sulla corretta interpretazione del CCNL, sostenendo che mancassero i presupposti applicativi del regime speciale; erronea valutazione della prova documentale, in particolare dei dischi cronotachigrafi, che reputava indebitamente disconosciuti in modo generico; nullità della sentenza per travisamento della prova testimoniale; erroneo rigetto dell'istanza di esibizione di documentazione aziendale e contrattuale utile a dimostrare le ore lavorate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata trattazione espressa della censura in appello integrava un rigetto implicito, essendo l'individuazione del regime orario normale un passaggio necessario per valutare la domanda di straordinario. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, osservando che alcune questioni erano nuove in cassazione e che il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza nel dimostrare di averle devolute in appello. Ha respinto il terzo motivo, confermando che il disconoscimento delle copie dei cronotachigrafi era stato specifico, chiaro e circostanziato, quindi idoneo a privarle di efficacia probatoria. Ha dichiarato infondato o inammissibile il quarto motivo, perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità, e il quinto motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto o localizzato l'atto con cui sarebbe stata formulata l'istanza di esibizione. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 11 CCNL autotrasporto merci e logistica

    richiamato dal ricorrente come disciplina generale dell'orario, ma ritenuto non applicabile al personale viaggiante con prestazione discontinua nel caso concreto

  • art. 11 bis CCNL autotrasporto merci e logistica

    considerato dalla Corte come regime orario normale per il personale viaggiante inquadrato nel III livello super con prestazione discontinua

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    invocato quale base della responsabilità della committente dell'appalto del servizio di trasporto

  • art. 83-bis d.l. n. 112/2008

    richiamato in alternativa all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per fondare la responsabilità della committente

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di legittimità per i motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 112 e 416 c.p.c.

    invocati per dedurre omessa pronuncia e pretesa necessità di specifica eccezione della controparte sul regime orario

  • artt. 11 bis CCNL, 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c.

    richiamati per sostenere che mancassero i presupposti applicativi del regime orario speciale e che l'onere della prova fosse stato mal governato

  • artt. 2712 e 2719 c.c.

    richiamati per contestare l'inefficacia del disconoscimento delle copie dei dischi cronotachigrafi

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per denunciare travisamento della prova e pretesa errata valutazione delle risultanze istruttorie

  • artt. 210, 421 e 437 c.p.c.

    richiamati per censurare il rigetto dell'istanza di esibizione di documenti aziendali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sul riparto dell'onere probatorio, posto a carico del lavoratore che rivendica il lavoro straordinario

  • art. 2712 c.c.

    la Corte afferma che il disconoscimento deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito per far perdere efficacia probatoria alle riproduzioni

  • art. 2719 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2712 c.c. nella censura sui documenti riprodotti

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In tema di domanda di differenze retributive per lavoro straordinario, il regime normale dell'orario applicabile al lavoratore costituisce un segmento necessario del fatto costitutivo del diritto azionato e deve essere allegato e provato da chi agisce.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur non trattando espressamente una censura, la rigetti implicitamente tramite una soluzione incompatibile con la questione prospettata.
  • La deduzione in cassazione di questioni non specificamente devolute al giudice di appello è inammissibile, poiché il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza indicando dove e come la questione sia stata proposta nei precedenti gradi.
  • Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. è idoneo a privarle di efficacia probatoria solo se tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, con indicazione delle ragioni della non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste di denuncia di travisamento della prova quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito delle testimonianze o dei documenti.
  • L'istanza di esibizione ha natura residuale e non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova; in cassazione, inoltre, chi la deduce deve localizzarla puntualmente negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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