Cassazione Civile, Ordinanza n. 30176/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato, fino in cassazione, la sentenza della CTR Campania resa in sede di rinvio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado confermativa di un avviso di iscrizione ipotecaria riferito all'anno 2010. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 139 c.p.c., sostenendo che la notifica a persona diversa dal destinatario sarebbe stata invalida perché non eseguita presso la casa di abitazione o il domicilio del notificando. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 139 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, assumendo che il domicilio fiscale coincidesse con la residenza anagrafica e che ciò non sarebbe stato considerato dal giudice di merito. Con il terzo motivo ha invocato la violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, lamentando che, poiché la notifica era stata eseguita da messo comunale, l'Ufficio non avrebbe rispettato le formalità previste. Con il quarto motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, affermando che la CTR non avrebbe esaminato ulteriori censure, in particolare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini della notifica, rileva il luogo di abituale dimora di fatto e che le risultanze anagrafiche hanno solo valore presuntivo, superabile da prova contraria; nel caso concreto la CTR si era attenuta a tali principi e la ricorrente non aveva fornito elementi contrari al rapporto di convivenza con la sorella, diverso dal solo certificato di residenza. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché introducevano per la prima volta in cassazione una questione relativa all'art. 60 d.P.R. 600/1973. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera omessa pronuncia sul merito o l'omessa valutazione di elementi istruttori; nella specie la censura mirava sostanzialmente a contestare il mancato esame del merito. Non sono state liquidate spese in favore dell'Agenzia per l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio; è stato però dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La validità della notificazione a persona diversa dal destinatario dipende dalla consegna nel luogo di abituale dimora di fatto; la residenza anagrafica ha valore solo presuntivo e può essere superata da prova contraria.
La relativa questione non può essere esaminata in cassazione se non risulta già dedotta nei precedenti gradi di merito.
È il parametro per denunciare violazione di legge, ma non consente di introdurre per la prima volta questioni nuove in sede di legittimità.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficiente valutazione delle prove o all'omessa pronuncia sul merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone l'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti a supporto del motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro per determinare l'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione, il luogo rilevante è quello della dimora abituale di fatto del destinatario; la residenza anagrafica costituisce solo un indizio superabile con qualsiasi prova contraria apprezzabile dal giudice di merito.
- Quando il pubblico ufficiale attesta la consegna dell'atto a un consegnatario in rapporto di convivenza, incombe sul destinatario l'onere di dimostrare l'inesistenza di tale rapporto, non essendo sufficiente il solo certificato di residenza anagrafica.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di rito non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, nemmeno sotto forma di violazione di legge.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove o l'omessa pronuncia sul merito.
- Il ricorrente che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui emerge, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2021 del 26/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →