Cassazione Civile, Ordinanza n. 34259/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un soggetto che l'Ufficio riteneva amministratore di fatto di una società, per omessa dichiarazione IVA, omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili e conseguente rettifica induttiva del reddito societario con recupero di IRES, IRAP, IVA e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per difetto di prova della qualità di amministratore di fatto; in appello, invece, la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale sulle spese. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché il giudice regionale avrebbe aderito per relationem alle ragioni dell'Ufficio senza esporre il percorso logico-giuridico e senza confrontarsi con le difese e con la decisione di primo grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la qualità di amministratore di fatto, ritenuta apoditticamente senza valutazione critica delle prove; 3) ultrapetizione, perché la sentenza avrebbe fondato la responsabilità anche sulla qualità di amministratore di diritto e dominus, mentre l'atto impositivo contestava solo l'amministrazione di fatto; 4) violazione dell'art. 37 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, nonché dei principi in tema di responsabilità tributaria dell'amministratore di fatto, per avere ritenuto configurabile una responsabilità solidale senza prova della fittizietà della società o di interposizione fittizia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione meramente apparente e quindi nulla ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost. Ha affermato che la motivazione non consentiva di ricostruire la ratio decidendi, essendo composta da formule generiche e assertive, senza analisi dei fatti controversi, delle prove e delle questioni giuridiche. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato evocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato quale fondamento della censura di omesso esame di un fatto decisivo.
È stato invocato per denunciare ultrapetizione, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973
È stato richiamato nel quarto motivo in tema di presupposti dell'accertamento fiscale e di responsabilità tributaria dell'amministratore di fatto.
È stato richiamato nel quarto motivo, convertito in l. n. 326 del 2003, in relazione alla responsabilità tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È stato indicato come norma che sanziona la nullità della sentenza priva di motivazione sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato quale norma sul contenuto della sentenza e sull'obbligo di motivazione.
art. 111 Cost.
È stato richiamato quale parametro costituzionale del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
È stato menzionato nel ragionamento della Corte come richiamo generico della sentenza impugnata, privo però di spiegazione concreta.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, limitandosi a formule apodittiche o stereotipate e impedendo il controllo sulla correttezza della decisione.
- La motivazione per relationem è insufficiente se non riproduce o richiama in modo comprensibile le ragioni decisive dell'atto o dell'elaborato richiamato e non si confronta con le specifiche difese delle parti.
- Quando viene accolto un motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito della decisione.
- L'obbligo di motivazione della sentenza, come presidio del giusto processo, richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base dell'accertamento, specialmente quando la decisione incida su questioni controverse e su valutazioni probatorie.
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