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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34259/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un soggetto che l'Ufficio riteneva amministratore di fatto di una società, per omessa dichiarazione IVA, omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili e conseguente rettifica induttiva del reddito societario con recupero di IRES, IRAP, IVA e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per difetto di prova della qualità di amministratore di fatto; in appello, invece, la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale sulle spese. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché il giudice regionale avrebbe aderito per relationem alle ragioni dell'Ufficio senza esporre il percorso logico-giuridico e senza confrontarsi con le difese e con la decisione di primo grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la qualità di amministratore di fatto, ritenuta apoditticamente senza valutazione critica delle prove; 3) ultrapetizione, perché la sentenza avrebbe fondato la responsabilità anche sulla qualità di amministratore di diritto e dominus, mentre l'atto impositivo contestava solo l'amministrazione di fatto; 4) violazione dell'art. 37 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, nonché dei principi in tema di responsabilità tributaria dell'amministratore di fatto, per avere ritenuto configurabile una responsabilità solidale senza prova della fittizietà della società o di interposizione fittizia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione meramente apparente e quindi nulla ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost. Ha affermato che la motivazione non consentiva di ricostruire la ratio decidendi, essendo composta da formule generiche e assertive, senza analisi dei fatti controversi, delle prove e delle questioni giuridiche. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, limitandosi a formule apodittiche o stereotipate e impedendo il controllo sulla correttezza della decisione.
  • La motivazione per relationem è insufficiente se non riproduce o richiama in modo comprensibile le ragioni decisive dell'atto o dell'elaborato richiamato e non si confronta con le specifiche difese delle parti.
  • Quando viene accolto un motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito della decisione.
  • L'obbligo di motivazione della sentenza, come presidio del giusto processo, richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base dell'accertamento, specialmente quando la decisione incida su questioni controverse e su valutazioni probatorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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