Cassazione Civile, Ordinanza n. 18459/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza, sostenendo che il relativo obbligo era stato erroneamente riferito a lui anziché ad altra persona. La CTP aveva dichiarato non luogo a deliberare per cessazione della materia del contendere, compensando le spese. La CTR aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo corretta la compensazione delle spese perché l'Agenzia aveva poi rimediato all'errore in autotutela e perché il ricorrente avrebbe coltivato una lite superflua pur conoscendo l'intervenuto sgravio. In cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sulle spese nel processo tributario e civile, per avere la CTR ipotizzato la sussistenza di giusti motivi e non avere esaminato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado; dall'altro, in subordine, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza e ha affermato che la CTR è incorsa in un errore cronologico nel ritenere che il contribuente avesse coltivato il giudizio dopo avere già conosciuto lo sgravio. Ha inoltre ribadito che, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere seguita ad annullamento dell'atto in autotutela non si correla automaticamente la compensazione delle spese. Richiamando il criterio della soccombenza virtuale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito riconoscendo al ricorrente il rimborso delle spese di primo e secondo grado, oltre accessori, e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulle spese del processo tributario, in combinazione con le altre disposizioni invocate
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del contenzioso tributario
richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese a seguito di cessazione della materia del contendere
consente la compensazione totale o parziale delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni/giusti motivi, da motivare adeguatamente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione
richiede la motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
esige una motivazione non meramente apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare nullità della sentenza
richiamato per qualificare l'annullamento in autotutela come comportamento processuale conforme a lealtà
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e la riduzione del sindacato sulla motivazione
legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata sul tema del controllo di legittimità della motivazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento dell'atto in autotutela che determini cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: occorre una valutazione concreta della condotta delle parti e della soccombenza virtuale.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva e non meramente apparente; la sentenza deve rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice e le ragioni della decisione.
- La motivazione è solo apparente quando manca l'esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto o quando non consente di comprendere su quali argomentazioni e prove il giudice abbia fondato il proprio convincimento.
- Nel giudizio di legittimità, l'errore nella ricostruzione cronologica dei fatti può rilevare se incide sulla correttezza della statuizione sulle spese e sulla valutazione della condotta processuale della parte.
- Quando l'atto impositivo sia stato emesso per un errore di individuazione del soggetto obbligato e successivamente annullato, non è giustificato addossare automaticamente al contribuente le spese del processo solo perché l'amministrazione ha poi rimediato in autotutela.
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