Cassazione Civile, Ordinanza n. 17280/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un atto di contestazione con cui l'Amministrazione finanziaria irrogava a una società la sanzione prevista per acquisti effettuati in regime di non imponibilità IVA oltre il limite del plafond disponibile per l'anno d'imposta 2009. La società aveva effettuato ravvedimento operoso nel 2011; per l'Ufficio tale ravvedimento era tardivo perché successivo alla notificazione di un questionario della Guardia di finanza. La CTR aveva invece ritenuto che il questionario notificato nel 2011 riguardasse solo accertamenti relativi al fornitore e non ponesse la società in formale conoscenza della specifica contestazione sullo splafonamento. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che il questionario era riferito anche alla posizione della società cessionaria e quindi idoneo a precludere la tempestività del ravvedimento operoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha osservato che la censura mirava a rivalutare il contenuto del questionario e la sua portata conoscitiva, ma senza rispettare il principio di autosufficienza, poiché il documento non era stato trascritto o allegato integralmente al ricorso. Di conseguenza non poteva essere messo in discussione l'accertamento di merito della CTR, secondo cui il questionario notificato alla società riguardava solo la posizione del cedente e non integrava una formale contestazione dello splafonamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite. È stato inoltre escluso, per l'Amministrazione dello Stato, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato come base della sanzione irrogata per l'utilizzo del plafond oltre il limite disponibile
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
il ravvedimento operoso è escluso se la violazione è stata già formalmente constatata o è iniziato l'accertamento nei confronti del contribuente; la questione centrale riguarda la tempestività del ravvedimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della dedotta violazione di legge, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997
la Corte lo applica nel senso che la preclusione al ravvedimento richiede una formale conoscenza della specifica violazione contestata al contribuente
Massime di principio
- Ai fini della tempestività del ravvedimento operoso, non basta una generica attività ispettiva o un questionario che riguardi altri soggetti o altri profili: occorre che il contribuente sia posto in formale conoscenza della specifica violazione oggetto di regolarizzazione o che nei suoi confronti sia iniziata la verifica in modo rilevante per quella violazione.
- La censura di violazione di legge che presuppone la diversa lettura di un documento processuale o amministrativo è inammissibile se il documento non è riprodotto o allegato in modo completo nel ricorso, quando la Corte non possa accedervi autonomamente per verificare la fondatezza della doglianza.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la censura, sotto l'apparenza della violazione di legge, mira in realtà a contestare l'accertamento fattuale compiuto sulla portata conoscitiva di un atto istruttorio.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
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