Cassazione Civile, Ordinanza n. 07093/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia originava da una domanda di ripetizione di indebito relativa a somme corrisposte a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue. Il giudice di pace, e poi il Tribunale di Genova, avevano ritenuto indebito il pagamento e avevano condannato la società erogatrice a restituire le somme agli utenti. La società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova articolando sei motivi. Prima della decisione della Corte, però, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso. La controricorrente non accettava formalmente la rinuncia, mentre l'intimato non svolgeva difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rilevato l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e ha affermato che tale rinuncia, non avendo natura accettizia, produce effetti anche se non accettata dalla controricorrente. Di conseguenza non ha esaminato i motivi di ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, mentre non ha disposto nulla nei confronti dell'intimato non costituito. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la misura è prevista soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile per analogia all'ipotesi di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
La norma è richiamata per descrivere il titolo della domanda originaria di ripetizione dell'indebito oggettivo, su cui si era fondata la condanna di merito alla restituzione delle somme versate per un servizio ritenuto non dovuto.
È la norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La Corte applica il principio della rinuncia al ricorso, evidenziando che essa è efficace anche senza accettazione della controparte e determina l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche alla rinuncia con estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti anche se la parte intimata o controricorrente non vi aderisce, salvo il regolamento delle spese a carico del rinunciante.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e pronuncia l'estinzione del processo.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e non può essere applicato per analogia a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge, come l'estinzione del giudizio per rinuncia.
- Quando il ricorso è dichiarato estinto per rinuncia, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte ricorrente rinunciante nei rapporti con la parte costituita, mentre nulla va disposto nei confronti della parte intimata non costituita.
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