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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26135/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce dall'acquisto di un'autovettura Audi e dal successivo manifestarsi di un cattivo funzionamento, poi della rottura del cambio automatico. Il proprietario del veicolo ha prima promosso un accertamento tecnico preventivo, poi un ulteriore ricorso ex art. 696-bis c.p.c.; dalla consulenza tecnica è emerso che i danni sarebbero ascrivibili a difetti costruttivi e che i costi di riparazione ammonterebbero a 10.912 euro. Sulla base di ciò, il danneggiato ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società convenuta, poi opposto con successo dalla stessa società, che ha sostenuto di non essere venditrice né produttrice del veicolo, ma soltanto importatrice e distributrice. In appello il danneggiato ha lamentato: l'erronea esclusione della qualità di produttrice in capo alla società convenuta; l'erronea valutazione del fatto notorio relativo al legame tra marchio Audi e gruppo Volkswagen; la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse al fornitore indicare il produttore; l'omessa considerazione di ulteriori profili di responsabilità e della disciplina del Codice del consumo sul danno risarcibile; infine l'erronea condanna alle spese senza compensazione. In cassazione ha riproposto cinque motivi, tutti incentrati sulla qualificazione della convenuta come produttore o comunque come soggetto responsabile ai sensi del Codice del consumo, sull'onere probatorio relativo all'individuazione del produttore e sulla liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha tuttavia corretto la motivazione della decisione di merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: ha ritenuto che la domanda del danneggiato fosse ammissibile anche se proposta nei confronti del fornitore qualificato come produttore, ma l'ha giudicata infondata perché la società convenuta aveva collaborato all'individuazione del produttore, producendone il certificato cronologico, sicché non poteva essere chiamata a rispondere in luogo del produttore ex art. 116 Codice del consumo. Il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, perché la compensazione o la liquidazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 696 c.p.c.

    Richiesto come base dell'accertamento tecnico preventivo, ma il primo ricorso fu dichiarato inammissibile per difetto di urgenza.

  • art. 696-bis c.p.c.

    Utilizzato per ottenere una consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite e alla quantificazione dei costi di riparazione.

  • art. 103 d.lgs. n. 206/2005

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità da prodotto difettoso del presunto produttore.

  • art. 116 d.lgs. n. 206/2005

    La Corte lo interpreta come norma che equipara il fornitore al produttore solo se il produttore non è individuato o se il fornitore omette di comunicarne l'identità e il domicilio entro tre mesi dalla richiesta; la responsabilità del fornitore è indiretta e finalizzata a favorire l'individuazione del produttore.

  • art. 125 d.lgs. n. 206/2005

    Richiamato per evidenziare che il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato per la possibile chiamata in causa del terzo indicato come produttore o precedente fornitore.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere che l'onere della prova della qualità di produttore non gravasse sul danneggiato; la Corte respinge implicitamente la censura, valorizzando però il fatto che il fornitore aveva collaborato all'identificazione del produttore.

  • artt. 116 e 120 Codice del consumo

    Richiamati dal ricorrente in relazione all'onere probatorio e alla disciplina del danno risarcibile in materia di prodotto difettoso.

  • artt. 115, 123 e 127 Codice del consumo

    Richiamati dal ricorrente per contestare la delimitazione del danno risarcibile e l'erronea applicazione della disciplina consumeristica.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della responsabilità extracontrattuale prospettata dal ricorrente.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare la dichiarazione di inammissibilità di nuove cause petendi in appello.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di regolazione delle spese di lite e compensazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo utilizza per correggere la motivazione della sentenza impugnata, confermando comunque il rigetto della domanda.

  • art. 3, comma 1, lett. d) Codice del consumo

    Richiamato per la definizione di produttore, comprensiva del fabbricante, dell'importatore o di chi si presenti come produttore mediante nome, marchio o altro segno distintivo.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato in relazione a una separata ordinanza interlocutoria della stessa sezione che ha sollevato questione pregiudiziale sulla nozione di produttore.

Massime di principio

  • La responsabilità del fornitore ex Codice del consumo non deriva da una generica partecipazione alla catena produttiva, ma opera in via indiretta e sussidiaria quando il produttore non sia individuato o quando il fornitore ometta di comunicare, nei termini di legge, l'identità e il domicilio del produttore.
  • Se il fornitore collabora all'identificazione del produttore, producendo elementi idonei a individuarlo, viene meno il presupposto per applicargli la responsabilità sostitutiva prevista dalla disciplina del prodotto difettoso.
  • La domanda proposta contro il fornitore può essere ammissibile anche se l'attore lo qualifichi come produttore; tuttavia essa resta infondata se, in concreto, risulta individuato il vero produttore e il convenuto non sia responsabile in via sostitutiva.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria resta regolato dall'art. 2697 c.c., ma, in materia di prodotto difettoso, il sistema consumeristico consente al danneggiato di rivolgersi al fornitore solo per agevolare l'individuazione del produttore, non per trasferire automaticamente sul fornitore il rischio dell'insolvenza del fabbricante conosciuto.
  • Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, resta essenzialmente discrezionale per il giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di liteClausole vessatorieGaranzia dei beni di consumo
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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