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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31323/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguarda un indagato raggiunto da ordinanza di custodia in regime domiciliare con braccialetto elettronico, emessa dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame, in relazione a due episodi di cessione di cocaina inseriti in un più ampio contesto di spaccio emerso da intercettazioni e videoriprese. Il riesame aveva escluso l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, ma aveva ritenuto legittima la misura. Nel ricorso per cassazione si deduceva, in sintesi: 1) nullità dell'ordinanza per omesso interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p., con correlata violazione dell'art. 292, comma 3-bis, c.p.p., sostenendo che, una volta esclusa l'aggravante che consentiva la deroga al contraddittorio anticipato, il titolo cautelare risultasse viziato; inoltre si invocava il principio, poi affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui nei procedimenti soggettivamente cumulativi non è consentito estendere ai coindagati il regime derogatorio previsto solo per alcuni; 2) erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle cessioni di stupefacente, per asserita mancanza di riscontri individualizzanti alle intercettazioni e alle videoriprese, e per pretesa inversione dell'onere probatorio, poiché il tribunale avrebbe valorizzato la mancata spiegazione alternativa dell'indagato invece di verificare rigorosamente il compendio indiziario. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella genetica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso con effetto assorbente sul secondo. Ha ritenuto che l'interrogatorio preventivo fosse dovuto, perché la deroga originariamente fondata sull'aggravante dell'ingente quantità non reggeva più dopo la sua esclusione in sede di riesame, con conseguente nullità dell'ordinanza cautelare ex art. 292, comma 3-bis, c.p.p. Ha inoltre affermato che, nei procedimenti cautelari riguardanti più indagati connessi o collegati, non è consentito estendere al coindagato privo dei presupposti la deroga al contraddittorio anticipato solo perché altri indagati ne beneficino. Per effetto di tale vizio genetico, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del riesame e, limitatamente alla posizione del ricorrente, anche l'ordinanza applicativa del GIP.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

    introduce l'interrogatorio preventivo come regola generale prima dell'applicazione della misura cautelare, salvo specifiche e tassative ipotesi derogatorie ravvisate dal giudice

  • art. 292, comma 3-bis, c.p.p.

    commemina la nullità dell'ordinanza cautelare non preceduta dall'interrogatorio preventivo quando questo era prescritto

  • art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

    individua le esigenze cautelari che, in presenza dei relativi presupposti, possono giustificare la deroga al previo interrogatorio

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato come parametro per la verifica dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice cautelare

  • art. 309 c.p.p.

    il riesame ha effetto devolutivo pieno e consente al tribunale di verificare i presupposti della misura anche con motivazione diversa da quella del provvedimento genetico

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    l'interesse a dedurre la nullità è ritenuto immanente al pregiudizio difensivo arrecato dall'omissione dell'interrogatorio preventivo

  • art. 183, comma 1, lett. a), c.p.p.

    la rinuncia espressa è il solo mezzo idoneo a far perdere la possibilità di eccepire la nullità

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la nullità viene qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    l'aggravante dell'ingente quantità era stata originariamente contestata ma poi esclusa dal riesame; la sua caduta fa venir meno il presupposto derogatorio

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice relativa alla detenzione/cessione di stupefacenti alla base dell'addebito cautelare

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato nell'addebito provvisorio per la pluralità di episodi in continuazione

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la contestazione in concorso di persone

  • art. 12 c.p.p.

    rilevante per la connessione oggettiva/soggettiva nei procedimenti cautelari cumulativi

  • art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p.

    richiamato per il collegamento probatorio tra procedimenti o posizioni di coindagati

  • art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

    catalogo dei delitti per i quali l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), può consentire la deroga al contraddittorio anticipato

  • art. 64 c.p.p.

    norma richiamata per le modalità dell'interrogatorio preventivo

  • art. 65 c.p.p.

    norma richiamata per le modalità dell'interrogatorio preventivo

  • art. 284, comma 3, c.p.p.

    consente l'allontanamento temporaneo dal domicilio per documentate esigenze di salute

  • art. 32 Cost.

    richiamato a tutela del diritto alle cure dell'indagato sottoposto ai domiciliari

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    richiamato dalla difesa sui criteri di verifica delle dichiarazioni accusatorie del coimputato o del correo

  • art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di riscontri alle dichiarazioni accusatorie

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare personale, l'interrogatorio preventivo è la regola e la sua omissione determina nullità dell'ordinanza quando il giudice abbia escluso in concreto le sole condizioni che avrebbero consentito la deroga.
  • La verifica dei presupposti che esonerano dall'interrogatorio anticipato va compiuta dal giudice sulla base dell'effettivo contenuto valutativo del provvedimento, non sulla sola qualificazione prospettata dal pubblico ministero.
  • Se il riesame esclude l'aggravante o il presupposto che rendeva il reato catalogabile tra quelli ostativi, viene meno ex tunc la ragione derogatoria che aveva giustificato l'omissione del contraddittorio anticipato.
  • La nullità derivante dall'omesso interrogatorio preventivo è una nullità generale a regime intermedio, deducibile per la prima volta nel riesame e rilevabile anche d'ufficio; il pregiudizio difensivo è intrinseco alla violazione e non richiede specifiche allegazioni ulteriori.
  • Nei procedimenti con più indagati connessi o collegati, la deroga al previo interrogatorio non può essere automaticamente estesa al coindagato che, per la sua posizione, avrebbe diritto al contraddittorio anticipato.
  • Quando il vizio genetico dell'ordinanza cautelare riguarda il mancato interrogatorio preventivo, l'esame dei gravi indizi di colpevolezza diviene assorbito, perché il titolo è già invalido a monte.
  • In sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie e le captazioni intercettive devono essere valutate con particolare rigore, ma tale scrutinio resta logicamente successivo alla verifica della regolarità genetica del provvedimento restrittivo.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniSequestroImputazioni
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiNullità processualeOnere della prova

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